Con informativa Prot. 379481/RU del 17 agosto 2022, l’Agenzia Dogane e Monopoli ha ricordato che, in tema di rimborso del credito originato dal meccanismo di applicazione dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, ha trovato consolidamento un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione teso a superare le conseguenze derivanti dalla rigidità del termine decadenziale biennale ai fini dell’utilizzo del credito maturato per eccedenze dei versamenti in acconto.
In ragione di diverse pronunce rese a partire dal 2019; infatti, si è venuto affermando l’indirizzo interpretativo secondo il quale, nei due suddetti settori d’imposta, alla chiusura annuale di ciascun periodo oggetto di dichiarazione si determina un nuovo saldo creditorio, che va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati e che si protrae fino all’esaurimento dello stesso o fino alla definizione del rapporto tributario.
L’Agenzia delle Dogane ha evidenziato che, valutata l’opportunità di prestare adesione all’orientamento, non vi è decadenza biennale del rimborso di accisa se:
– il rapporto tributario è in corso;
– il credito è riportato nelle successive dichiarazioni regolarmente presentate;
– il credito medesimo viene detratto dai successivi versamenti di acconto.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.