Con la circolare n. 36 del 7 ottobre 2022, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, ha definito procedure emergenziali per la movimentazione del gasolio assoggettato ad accisa tra depositi privati di un medesimo soggetto esercente servizi di pubblica utilità, tenuto conto della vigente disciplina del deposito e della circolazione del gasolio usato come carburante e considerata l’opportunità di evitare interruzioni al servizio di pubblica utilità in quanto molti enti esercenti tali servizi stanno creando scorte in depositi di loro proprietà o in conto deposito presso depositi commerciali altrui.
Nel caso di stipula di un contratto di conto deposito presso un deposito commerciale altrui, il soggetto proprietario del gasolio usato come carburante, in qualità di depositante, è tenuto ad effettuare la comunicazione di inizio attività.
Nel caso in cui la Società o l’Ente pubblico sia titolare di una pluralità di depositi privati ed intenda utilizzarne uno quale “hub” di smistamento per gli altri, laddove risulti impossibile l’approvvigionamento tempestivo tramite i depositi commerciali o fiscali, il predetto soggetto è tenuto preventivamente a formulare apposita istanza all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito privato in cui ha ubicato le scorte d’emergenza e, per conoscenza, alla relativa Direzione territoriale e alla Direzione Accise – Energie e Alcoli.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.