Con circolare N. 12/D (Prot. 26083 R.U.), del 28 marzo 2011, l’Agenzia delle Dogane informa che è ancora in corso di completamento, da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico, l’iter per la emanazione, ai sensi dell’art.1 – comma 8 – lettera c) della legge n. 239 del 23 agosto 2004, del regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni, in regime di libero mercato, per l’installazione e l’esercizio degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali.
In attesa di tale provvedimento, come precisato nella circolare 18/D del 6 maggio 2005, continuano ad applicarsi, per i fini fiscali di competenza dell’Agenzia delle dogane, le disposizioni di cui alla circolare 2/D del 5 gennaio 1995 (Allegata alla circolare in commento).
L’Agenzia evidenzia, inoltre, che con l’art.4, comma 1 del Decreto legislativo 22 febbraio 2006, n.128, nel caso di impianti di riempimento, travaso e di deposito di g.p.l., l’autorizzazione in oggetto si rende necessaria per capacità maggiori o uguali a 100 m3.
Considerato che dall’emanazione della predetta circolare 2/D è trascorso lungo tempo e tenuto conto delle modifiche normative intervenute nel frattempo, vengo inoltre forniti alcuni ragguagli relativamente ad aspetti quali la competenza al rilascio del parere fiscale nei procedimenti autorizzativi ex Legge 239/04; il calcolo della capacità del deposito, finalizzata all’espressione del parere fiscale ai fini autorizzativi ai sensi della Legge 239/04; gli adempimenti dell’Ufficio delle dogane in caso di denunce, ai fini fiscali, di modifiche impiantistiche liberalizzate; e precisazioni sulle procedure autorizzative ai sensi della Legge 239/04 per taluni particolari stabilimenti di produzione.
Per quanto riguarda la competenza al rilascio del parere fiscale nei procedimenti autorizzativi ex Legge 239/04, viene precisato che nel corso dell’istruttoria della Regione (o della Provincia, qualora delegata dalla Regione) ai fini autorizzativi di cui all’art.1, commi 56 e 57 della Legge 239/04, il rilascio del parere fiscale obbligatorio e vincolante spetta alla Direzione centrale accertamenti e controlli qualora sia relativo alle seguenti tipologie di impianto:
– depositi di stoccaggio di oli minerali di capacità maggiore di 3.000 m3;
– depositi di stoccaggio di g.p.l. di capacità maggiore o uguale a 100 m3;
– stabilimenti di lavorazione, indipendentemente dalla capacità produttiva annua e dalla capacità dell’annesso deposito di stoccaggio.
Nel caso di depositi di oli minerali di capacità minore o uguale a 3.000 m3 o di depositi di g.p.l di capacità inferiore a 100 m3 (vale a dire i depositi rientranti anteriormente alla legge 239/04 nella competenza delle Prefetture), il parere fiscale nella fase autorizzativa ai sensi della Legge 239/04, sarà espresso direttamente dall’Ufficio delle dogane territorialmente competente alla Regione o alla Provincia procedente, debitamente informando la sovraordinata Direzione regionale, interregionale o provinciale.
Relativamente al calcolo della capacità del deposito, finalizzata all’espressione del parere fiscale ai fini autorizzativi ai sensi della Legge 239/04, viene innanzitutto fatto presente che, ai sensi dell’art.1, comma 8, lettera c) della legge 239/04, devono intendersi per “oli minerali”, gli “oli greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed il biodiesel”. Sono pertanto estranei alla sfera di applicazione della legge 239/04 i benzoli, i toluoli, gli xiloli e l’esano, prodotti, che per le loro caratteristiche intrinseche, per il loro grado di purezza ed il loro utilizzo per l’industria chimica sono, di fatto, da considerare assimilati ai prodotti chimici (si veda, la nota dell’ex Area centrale verifiche e controlli tributi doganali accise – laboratori chimici, prot.1062 del 24 agosto 2005, annessa alla circolare in commento come Allegato 2).
Per capacità di stoccaggio di un deposito di oli minerali (compreso il g.p.l.) deve invece intendersi la somma delle capacità geometriche dei vari serbatoi in esso installati (indipendentemente dal tipo di olio minerale a cui sono destinati) più la quantità massima dei prodotti petroliferi che possono essere immagazzinati in fusti o altri contenitori presso il deposito medesimo.
Fermo restando quanto espresso al punto successivo (adempimenti dell’Ufficio delle dogane in caso di denunce, ai fini fiscali, di modifiche impiantistiche liberalizzate), relativamente agli ampliamenti di capacità di stoccaggio, nel caso di depositi in cui siano contestualmente detenuti sia g.p.l. che altri prodotti petroliferi rientranti nel novero della legge 239/04, l’espressione del parere fiscale ai fini autorizzativi in oggetto spetta alla Direzione centrale dell’Agenzia qualora sia superato almeno uno dei limiti indicati nel punto 1, vale a dire: capacità maggiore di 3.000 m3 per gli oli minerali (compreso il g.p.l.) ovvero maggiore o uguale a 100 m3 per il g.p.l. (singolarmente considerato).
Per quanto riguarda gli adempimenti dell’Ufficio delle dogane in caso di denunce, ai fini fiscali, di modifiche impiantistiche liberalizzate, ai sensi dell’art.1, comma 58 della legge 239/04, le modifiche effettuate presso gli stabilimenti di lavorazione e presso i depositi di oli minerali non soggette al regime autorizzativo di cui al comma 56 sono effettuate liberamente dall’operatore, nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella fiscale. Pertanto, nei casi previsti dal d.lgs. 504/95 e dalla relativa prassi attuativa, le suddette modifiche liberalizzate sono, comunque, preventivamente comunicate all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, per i successivi adempimenti di competenza.
Nel caso di impianti per i quali il parere fiscale ai sensi della Legge 239/04 sia stato espresso dalla scrivente, copia delle predette comunicazioni di modifica, dovrà essere trasmessa anche all’Ufficio metodologia e controllo sul deposito, sulle lavorazioni e sugli impieghi di questa Direzione centrale. Le comunicazioni devono essere trasmesse unitamente, qualora presenti, ai relativi allegati tecnici nonché all’ulteriore documentazione integrativa eventualmente richiesta dall’Ufficio delle dogane per la tutela degli interessi erariali.
In particolare, le modifiche liberalizzate che devono essere comunicate alla scrivente contestualmente al ricevimento della relativa denuncia ai fini fiscali, sono quelle già ricomprese negli allegati A e B al decreto 11 gennaio 1995 dell’allora Ministero dell’industria.
Inoltre, in caso di comunicazione di aumento di capacità di stoccaggio, per tutti gli impianti di rispettiva competenza (ivi inclusi quelli per i quali il parere ai sensi della Legge 239/04 è espresso dalla scrivente), l’Ufficio delle dogane avrà cura di controllare, preliminarmente all’effettuazione degli altri riscontri di competenza, che il predetto ampliamento non comporti il superamento del limite del 30 per cento della capacità complessiva autorizzata.
In caso contrario, informerà prontamente il titolare del deposito della necessità di ottenere dalla competente Regione o Provincia l’autorizzazione di cui all’art.1, comma 56, lettera d) della Legge 239/04. Solo successivamente al rilascio di tale provvedimento, l’Ufficio potrà procedere alle verifiche fiscali di competenza.
Qualora, poi, presso un impianto per il quale il parere fiscale ai sensi della Legge 239/04 sia stato espresso dall’Ufficio delle dogane competente, a seguito della predetta denuncia di ampliamento fosse riscontrato il superamento della capacità di 3.000 m3 per gli oli minerali ed il raggiungimento o superamento di 100 m3 per il g.p.l., l’Ufficio medesimo provvederà ad informare dell’avvenuto superamento la scrivente, per il tramite della sovraordinata Direzione regionale, interregionale o provinciale. Nella comunicazione sarà, altresì, unita copia degli atti tecnici rilevanti del deposito in possesso dell’Ufficio. Resta, ovviamente, ferma l’effettuazione delle verifiche tecnico-fiscali del caso. Tale comunicazione è dovuta anche nel caso in cui l’ampliamento in questione sia inferiore al 30 per cento della capacità autorizzata e, pertanto, non comporti, singolarmente considerato, il rilascio di una nuova autorizzazione.
Per tali depositi, alla prima occasione in cui ricorra la necessità di adempiere agli obblighi autorizzativi di cui alla legge 239/04, il parere di competenza dell’Agenzia sarà espresso con la procedura di cui al sopra richiamato punto 1.
Infine, precisazioni ulteriori vengono fornite sulle procedure autorizzative ai sensi della Legge 239/04 per taluni particolari stabilimenti di produzione. A seguito infatti, di appositi approfondimenti condotti presso la competente Direzione generale sicurezza dell’approvvigionamento ed infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato chiarito che gli stabilimenti di trattamento e di depurazione di miscele contenenti idrocarburi e residui oleosi di recupero sono da ritenersi assoggettabili al regime autorizzativo di cui all’art.1, comma 56 della Legge 239/04, anche in considerazione della rilevanza che gli stessi rivestono sul piano economico ed industriale, tale da giustificare l’interesse alla regolamentazione nel settore energetico.
Alla luce di tale orientamento, risulta superato quanto disposto in materia con la circolare dell’allora Direzione Generale delle dogane ed II.II. n.127 del 19 aprile 1989 (All.to 3 alla circolare in commento).
Conseguentemente, in caso di attivazione di nuovi impianti appartenenti a tale fattispecie, gli Uffici verificheranno, come di consueto, l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione ai sensi della Legge 239/04 (anche in esercizio provvisorio, in attesa del relativo collaudo) prima di procedere al perfezionamento degli adempimenti fiscali di specifica competenza.
Nel caso, invece, di impianti già operativi, l’Ufficio delle dogane territorialmente competente procederà alla verifica della presenza agli atti fiscali della relativa autorizzazione ai sensi della Legge 239/04. In caso negativo, inviterà il titolare dell’impianto a richiedere la necessaria regolarizzazione amministrativa presso la competente Regione (o Provincia, qualora delegata). In tale evenienza, nelle more del completamento del predetto procedimento di regolarizzazione, resta impregiudicata la normale operatività dell’impianto dal punto di vista fiscale, secondo l’assetto definito dall’Amministrazione finanziaria. Viceversa, sempre a seguito dei predetti approfondimenti, è stato precisato che non rientrano nel regime autorizzativo di cui alla Legge 239/04 gli opifici di conversione di rifiuti in prodotti assimilabili ad oli minerali e gli impianti in cui sono ottenute emulsioni (assimilabili al GECAM) tramite macchinari di ridotta potenzialità, atti a mescolare in apposite proporzioni gasolio, acqua ed additivi stabilizzanti.
In tali circostanze pertanto, gli Uffici delle dogane cureranno direttamente l’istruttoria volta a definire gli adempimenti fiscali di competenza, non essendo necessaria alcuna preventiva autorizzazione per finalità energetiche.