Con la circolare N. 2/2023, del primo febbraio 2023, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli segnala che in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione, del 29 novembre 2022, il quale ha apportato alcune modifiche, in materia di origine delle merci, al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/244.
Le novità introdotte riguardano un IVO, nuovo adempimento dichiarativo
In generale quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione relativa a informazioni vincolanti per le merci oggetto dell’operazione, quest’ultime devono essere riportate anche nella dichiarazione doganale con l’indicazione del numero di riferimento della decisione.
La disposizione estende anche al titolare di una informazione vincolante in materia di origine (IVO) l’obbligo di indicarne il numero di riferimento nella dichiarazione doganale inerente alle merci per le quali il provvedimento sia stato rilasciato.
Questo provvedimento permette all’Autorità doganale di gestire e di monitorare in modo più efficace l’utilizzo delle decisioni relative alle informazioni vincolanti, ma introduce un nuovo adempimento dichiarativo a carico degli operatori titolari di una IVO.
ADM precisa inoltre che, nella dichiarazione di importazione (messaggi Hx) occorre inserire nel Data Element 2/3:
- Documenti presentati/Certificati
- il codice documento C627
- BOI – Decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine
Nel campo identificativo documento la stringa “AAAA-XX-identificativo dove:
- AAAA=anno emissione documento
- XX=paese emissione documento
- identificativo=identificativo della IVO
Dal 1° settembre 2021, con l’entrata in vigore dei 13 Protocolli bilaterali sulle regole di origine sottoscritti dall’Unione europea e dalle parti contraenti della Convenzione PEM.
È stato introdotto un regime flessibile, in cui talune regole di origine transitorie coesistono con quelle previste dalla Convenzione PEM, in attesa dell’adozione definitiva, da parte di tutti gli Stati contraenti, della medesima per come è stata riveduta. L’obiettivo delle regole di origine transitorie è quello di introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l’ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci.
A tal fine sono stati integrati gli articoli 61 e 62 RE che dispongono, rispettivamente, in materia di dichiarazione del fornitore e di dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.