Con il Regolamento di esecuzione (UE) N. 297/2011 della Commissione del 25 marzo 2011 sono state fissate condizioni armonizzate per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti a livello UE. La misura, intesa a far fronte ai pericoli di ingestione di sostanze contaminate a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima, si applica ai prodotti alimentari giapponesi, anche trasformati, destinati al consumo umano e all’alimentazione degli animali. Sono invece esclusi i beni alimentari che hanno lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011 e quelli che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell’11 marzo 2011.
In base al nuovo regolameto, le partite di prodotti in questione, fatta eccezione per quelle che rientrano nel campo d’applicazione della Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, potranno essere immesse nell’UE solo attraverso appositi punti di entrata («PED») designati dagli Stati membri, accompagnate da una dichiarazione da redigere secondo il modello riportato nell’allegato del regolamento, attestante:
- che il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell’11 marzo 2011, oppure
- che il prodotto è originario di una prefettura non ricompresa nell’area coperta dall’incidente nucleare di Fukushima (area che comprende le prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo e Chiba), oppure
- ove il prodotto, qualora sia originario di una delle prefetture di cui sopra, non contiene livelli dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 in quantità superiori ai livelli massimi stabiliti dal regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, dal regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989 e dal regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990.
La dichiarazione deve essere sottoscritta da un rappresentante autorizzato delle competenti autorità giapponesi. Per i prodotti di cui al punto 3, è necessario, inoltre, che gli stessi siano scortati da un rapporto di analisi con i relativi risultati. Infine, ciascuna partita dovrà essere contraddistinta da un codice da riportare nella dichiarazione di cui sopra, nel rapporto di analisi, nel certificato sanitario e gli altri documenti commerciali che accompagnano la partita.
Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti dovranno inoltre notificare preventivamente l’arrivo di ogni partita dei prodotti in oggetto alle autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero («PIF») o del PED, almeno due giorni lavorativi prima dell’arrivo fisico della partita.
Le partite dei prodotti coperti dal Regolamento saranno tenute sotto controllo ufficiale per un massimo di 5 giorni lavorativi in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio e la loro immissione in libera pratica sarà subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell’operatore del settore alimentare e dei mangimi o da un suo rappresentante, della dichiarazione il cui facsimile è riportato, come accennato, nell’allegato del Regolamento di esecuzione N. 297/2011, sempre che i controlli fisici eventualmente eseguiti abbiano dato riscontro negativo circa la presenza delle sopracitate sostanze radionuclidi.
Allegati: Commissione Europea – 2011 – Decisioni – 197 – 29032011