La Commissione europea ha reso note le semplificazioni procedurali utilizzabili per snellire le procedure doganali per le spedizioni di merci destinate in Turchia a sostegno delle vittime del terremoto, come indicato nelll’avviso del 17 febbraio 2023 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
È stato stabilito che:
- Le merci unionali, possono essere dichiarate verbalmente all’ufficio doganale di uscita dal territorio dell’Unione europea per la loro esportazione in Turchia ai sensi dell’art. 137 del Regolamento 2015/2446 (RD). Si precisa al riguardo che sono escluse da tale procedura le merci soggette a divieti o restrizioni, sulla base di quanto previsto dall’art. 142 lett. c) del RD.
- Nel caso di merci non unionali che entrano nel territorio dell’unione con destinazione finale Turchia, le merci possono essere dichiarate verbalmente per l’ammissione temporanea ai sensi dell’art. 136 del RD senza pagamento di dazi o IVA.
Nello stesso avviso sono riportate le condizione imposte dalla Turchia: tutti gli articoli di prima necessità e altri beni inviati dagli Stati per essere distribuiti alle vittime nelle aree colpite dal terremoto possono essere importate in esenzione dai dazi doganali e senza l’applicazione di misure di politica commerciale, a condizione che siano inviate alle istituzioni governative e organizzazioni di interesse pubblico indicate nel documento.
Per adempire alle formalità doganali sarà quindi necessario presentare all’ufficio doganale di entrata in Turchia, i seguenti documenti:
– documento di spedizione
– un elenco delle merci con indicazione della descrizione, quantità e peso.
Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.