L’Agenzia delle Dogane, con la nota informativa n° 46316 del 14 aprile 2011, richiama l’attenzione degli operatori sul fatto che nella Gazzetta Ufficiale dell’UE n. 97 del 12 aprile 2011, è stato pubblicato un regolamento di modifica del Reg. (UE) n. 297/2011 che fornisce ulteriori precisazioni riguardo l’import di prodotti alimentari (destinati al consumo umano od animale) originari o provenienti dal Giappone. Gli operatori che intendono immettere in libera pratica le partite di prodotti in questione sono infatti tenuti, una volta effettuati i controlli sanitari, a corredare la dichiarazione doganale con la dichiarazione di cui all’Allegato I del Reg. (UE) n. 351/2011, accompagnata (qualora si tratti di prodotti spediti dalle profetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo e Chiba), da un rapporto di analisi.
La dichiarazione di cui all’Allegato I dovrà essere vidimata dall’autorità veterinaria/sanitaria nazionale competente (a seconda dei casi, USMAF o PIF), e dovrà attestare l’avvenuta effettuazione dei controlli ufficiali da parte degli uffici di frontiera dell’amministrazione sanitaria. L’importatore (o il suo rappresentante doganale), dovranno invece indicare all’interno del campo 44 del DAU il codice C054 (“Dichiarazione per l’importazione nell’Unione europea di alimenti per animali e prodotti alimentari originari o provenienti dal Giappone”).
Partite di merce non corredate dalla dichiarazione di cui sopra, regolarmente vidimata dalla competente autorità sanitaria di confine, non verranno immesse sul mercato e saranno pertanto eliminate in condizioni di sicurezza o rinviate al Paese di origine come prescritto dall’art. 7 del Reg. (UE) n. 351/2011.