Con la circolare n. 16/D (Prot.: 26922 / RU) dell’11 maggio 2011, l’Agenzia delle Dogane fornisce una risposta ad una serie di ricieste presentate dagli operatori economici sulla notifica di esportazione della merce, in particolare nei casi di spedizioni verso paesi extra-UE effettuate tramite Corrieri Espressi, e con riferimento alle operazioni di esportazione abbinate a transito effettuate in procedura ordinaria e in procedura di domiciliazione. Riguardo al primo aspetto, l’Agenzia chiarisce che le disposizioni doganali, sia comunitarie che nazionali, in materia di esportazione ed attestazione di uscita della merce sono valide ed applicabili per tutti i soggetti economici che intervengono a vario titolo nell’operazione di esportazione, compresi i corrieri espresso. Le esportazioni effettuate da questi ultimi soggetti pertanto sono soggette alle stesse disposizioni normative previste per le altre categorie di operatori, e non vi sono deroghe specifiche, neanche in materia di rilascio della prova dell’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità.
L’Agenzia ricorda anche che nel caso di spedizioni di merce in paesi extra-UE, le dichiarazioni di esportazione sono intestate normalmente al Corriere Espresso con codice 8 o 9 nella casella 2 (esportatore/speditore) della dichiarazione doganale, allegando alla stessa (come prescritto dalla nota prot. 31544 del 10 ottobre 2008), la distinta dei soggetti intervenuti nella transazione ed altri elementi di identificazione della spedizione. Una volta effettuata l’operazione di esportazione, nella pratica i Corrieri espressi trasmettono ai soggetti intestatari delle fatture presentate a corredo delle dichiarazioni di esportazione, una comunicazione, di regola in formato elettronico, recante, tra gli altri elementi, gli estremi della relativa fattura ed il numero di riferimento della esportazione (M.R.N.), al fine di consentire la verifica sul portale dell’Agenzia delle Dogane dello stato dell’operazione di esportazione. Nel caso in cui da tale verifica il M.R.N. relativo risulti chiuso (uscita conclusa), le fatture ad esso associate sono da considerarsi vistate ai fini della non imponibilità IVA.
Attesa l’importanza per gli esportatori dell’esito dell’operazione di esportazione è necessario che i Corrieri Espresso, in quanto soggetti responsabili dell’operazione dagli stessi posta in essere, si accertino che sia stata regolarmente appurata. A tal fine, nel caso in cui il MRN non risulti chiuso e, quindi, risulti nel sistema informatico doganale AIDA nello stato “in attesa di visto uscire” , gli express couriers dovranno intervenire presso l’ufficio di esportazione per consentire la chiusura dell’operazione secondo le disposizioni impartite con nota prot. 22174 del 17.2.2010 dell’Agenzia delle Dogane.
Dal punto di vista doganale, quindi, l’operazione di esportazione è regolarmente appurata solo in presenza dell’apposito messaggio presente nel sistema AIDA. Gli esportatori che partecipano alla spedizione possono verificare la regolare chiusura del movimento (M.R.N.) sul sito web delle dogane.
Per quanto concerne la prova dell’uscita della merce per tali operazioni, si applica quanto già disposto con la nota prot. 3945 del 27 giugno 2007, punto 2 in materia di prova dell’uscita della merce dal territorio comunitario. In tale nota viene precisato che il dato relativo a “risultati di uscita – uscita conclusa” presente nel sistema doganale AIDA costituisce prova dell’uscita della merce dalla Comunità. Nel caso in cui nel messaggio in oggetto sia anche visualizzata una eventuale difformità riscontrata, i Corrieri Espresso avranno cura di recarsi presso l’ufficio doganale presso cui hanno effettuato le operazioni di esportazione e sanare tali difformità.
Gli stessi Corrieri provvederanno ad informare gli esportatori interessati alla spedizione dell’avvenuta regolarizzazione delle difformità. In caso di controlli, le Strutture interne all’Agenzia potranno visualizzare nel predetto sistema AIDA l’elenco degli esportatori e gli estremi delle fatture a cui l’intera operazione fa riferimento.
Per quanto riguarda invece il caso delle esportazioni abbinate a transito, per esse, la notifica dell’esportazione all’operatore economico da parte dell’ufficio di esportazione (che nel caso di specie coincide con l’ufficio di partenza del transito), avviene con la stessa modalità delle operazioni di sola esportazione. Pertanto, colui che ha inviato la dichiarazione elettronica di esportazione abbinata a transito sia in procedura ordinaria che di domiciliazione, riceverà il messaggio “Ivisto”. Digitando l’MRN relativo all’operazione si potrà visualizzare dal sito web dell’Agenzia l’esito dell’esportazione fornito dall’ufficio doganale competente. Conseguentemente, per la prova dell’uscita della merce dal territorio comunitario viene richiamato quanto già disposto dalla nota 3945 del 27.6.2007 (punto 2).
Gli uffici doganali competenti per l’appuramento delle operazioni abbinate a transito vengono invitati per il futuro ad astenersi dall’apporre il “visto uscire” sul documento doganale ex esemplare 3 del DAU secondo le indicazioni a suo tempo fornite al punto E della nota prot. 4538 del 27.6.2007 che devono, pertanto, ritenersi superate a seguito del completamento del processo di telematizzazione del regime dell’esportazione. Viene ricordato inoltre che l’esemplare 3 del DAU ha cessato ogni sua funzione ed utilizzo, tranne che per le procedure manuali di ripristino (“fall-back”).
In ultimo, viene evidenziato che il par. 1 dell’ art. 793ter del Reg. (CEE) 2454/93 prevede l’appuramento del regime di esportazione al momento del vincolo al regime di transito e, quindi, in un momento antecedente a quello della effettiva uscita della merce dal territorio della Comunità, in caso di mancato appuramento del transito, se la merce non risulta essere uscita dal territorio doganale della Comunità, si procederà ad effettuare le debite comunicazioni all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente per il luogo dove ha sede l’esportatore, inviandole, per conoscenza anche allo stesso esportatore.