Con Comunicazione del 24 maggio 2011, l’Agenzia delle Dogane informa gli operatori che la Direzione Generale “Taxation and Customs Union” della Commissione Europea ha emesso un comunicato in data 16 maggio, con il quale informa che l’Accordo di mutuo riconoscimento tra gli operatori certificati AEO comunitari e giapponesi avrà inizio il 24 maggio 2011. Da tale data, pertanto, gli AEO europei e giapponesi potranno iniziare a usufruire dei benefici connessi allo stesso in materia di valutazione del rischio sicurezza.
In particolare, al fine di usufruire del mutuo riconoscimento dei benefici da parte degli AEO europei in Giappone, i primi dovranno comunicare ai propri partner commerciali giapponesi il codice di mutuo riconoscimento (codice MRA) a 12 caratteri attribuito loro dall’Amministrazione doganale giapponese a seguito del consenso allo scambio dei dati precedentemente fornito e da inserire nella dichiarazione doganale al momento dell’entrata o uscita della merce in tale territorio. Si avverte che il codice MRA è differente dal codice europeo EORI.
Viceversa, al fine di usufruire del mutuo riconoscimento dei benefici da parte degli AEO giapponesi nell’Unione Europea, gli AEO giapponesi dovranno comunicare ai propri partner commerciali europei il codice MRA (stavolta a 14 caratteri), assegnato loro. Nel campo 44 della dichiarazione ai fini sicurezza deve essere inserito il codice TARIC “Y031” più il codice a 14 caratteri rilasciato ai fini dell’accordo di mutuo riconoscimento. Per le merci in entrata nella UE, il codice TARIC ed il codice a 14 cifre dovranno essere inseriti nella Dichiarazione Sommaria di Entrata (ENS), o in alternativa nella dichiarazione doganale se questa sostituisce la ENS.
Per le merci in uscita dalla UE invece, il codice TARIC “Y031” più il codice MRA a 14 cifre dell’AEO giapponese devono essere indicati nella dichiarazione doganale di esportazione o, nei casi previsti, nella Dichiarazione Sommaria di esportazione (EXS).