Con la circolare n. 22/2024, l’Agenzia DOgane ha fornito chiarimenti operativi riguardanti il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dal Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141. Tale decreto integra le disposizioni nazionali al Codice Doganale dell’Unione (DNC) e rivede le norme sulle sanzioni amministrative e penali in materia doganale e di accise. La circolare è volta a uniformare l’applicazione delle norme sul territorio nazionale e a risolvere problematiche interpretative.

  1. Dichiarazioni infedeli: accertamento e sanzioni

La violazione dell’articolo 79 delle DNC si configura in caso di dichiarazione infedele, ovvero di inesattezze relative alla liquidazione dei diritti di confine, come l’applicazione errata di aliquote doganali o IVA. Gli Uffici doganali sono chiamati a calcolare i “diritti di confine dovuti” in più rispetto a quelli dichiarati, tenendo conto:

  • del valore complessivo dei diritti accertati rispetto a quelli originariamente dichiarati;
  • dell’applicazione di saldi positivi e negativi ai fini del rispetto del principio di proporzionalità.

Qualora i diritti accertati siano superiori a quelli dichiarati, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 96 delle DNC. La proporzionalità è un criterio centrale per evitare sanzioni sproporzionate rispetto alla reale entità delle violazioni.

  1. Calcolo dei diritti di confine

Nel caso di dichiarazioni doganali che comprendono più articoli, il calcolo dei diritti di confine deve considerare le variazioni accertate per ciascun articolo, compensando eventuali differenze negative con quelle positive. Gli Uffici doganali devono verificare:

  • se i diritti complessivamente dovuti superano quelli dichiarati;
  • l’applicazione di sanzioni adeguate e proporzionali per ogni articolo coinvolto nella violazione.

Esempi riportati nella circolare illustrano situazioni in cui le variazioni accertate determinano saldi complessivamente positivi o negativi, precisando che, nei casi in cui i diritti accertati risultino inferiori a quelli dichiarati, il dichiarante ha diritto al rimborso.

  1. Estinzione dei reati di contrabbando punibili con multa

L’articolo 112 delle disposizioni complementari consente l’estinzione dei reati di contrabbando punibili esclusivamente con la multa. Per accedere a questa procedura, l’autore della violazione deve:

  • effettuare il pagamento dei tributi dovuti;
  • versare una somma pari al 100-200% dei diritti relativi alla violazione commessa.

L’estinzione del reato è possibile anche durante procedimenti penali pendenti e non è subordinata a termini temporali stringenti. Inoltre, non impedisce l’applicazione della confisca, che resta facoltà dell’Ufficio doganale.

  1. Confisca e doppio binario sanzionatorio

L’estinzione del reato non preclude l’adozione di misure amministrative accessorie, come la confisca delle merci sequestrate. Tuttavia, nei casi di definizione ex articolo 112, possono trovare applicazione le esimenti previste dall’articolo 96, comma 9, che consentono di evitare la confisca in presenza di specifici requisiti.

La circolare introduce un termine operativo per gli Uffici doganali, prevedendo che, entro 30 giorni, debbano trasmettere i verbali all’Autorità Giudiziaria se il dichiarante non ha estinto la violazione. Successivamente, resta comunque possibile accedere alle procedure di definizione agevolata.

  1. Compiti delle Direzioni Territoriali

Le Direzioni Territoriali sono incaricate di garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni previste dalla circolare presso gli Uffici doganali dipendenti. Eventuali problematiche applicative devono essere tempestivamente segnalate alla Direzione Centrale per una risoluzione rapida.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.