Con la Circolare N.28/E del 21 giugno 2011 l’Agenzia delle Entrate raccoglie le risposte ad alcuni quesiti sottoposti all’amministrazione in occasione di una serie di incontri con la stampa specializzata. I chiarimenti riguardano numerosi argomenti, fra cui la territorialità ai fini Iva per le prestazioni di deposito merci e l’obbligo di comunicazione delle operazioni “black list”. Con riferimento a quest’ultima materia, viene precisato che in caso di importazioni di beni da uno Stato “black list”, i dati dell’operatore estero da inviare alle Entrate sono quelli rilevabili dalla bolletta doganale, e non dalla fattura. Un altro quesito riguarda l’importazione di beni originariamente esportati, a causa di reso. In base alle precisazioni dell’Agenzia, si tratterebbe di un’operazione autonoma rispetto all’iniziale cessione, in relazione alla quale deve essere inviata un’apposita (separata) comunicazione, non essendo sufficiente una semplice rettifica di quella precedente.
Allegati: Agenzia Entrate – 2011 – Circolari – 28E – 21062011