Con la circolare N. 20/D (Prot. 77430 RU) del 30 giugno 2011, l’Agenzia delle Dogane aggiorna le istruzioni fornite con le note prot. 166163 del 27 dicembre 2010 e prot. 14960 del 15 febbraio 2011, con cui erano stati descritti i nuovi processi per l’entrata e l’uscita delle merci nel territorio comunitario applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2011 in attuazione di quanto previsto dal Reg. (CE) 648/2005 e relativo Regolamento di attuazione (Reg. (CE) 1875/2006).
Si ricorda che l’Agenzia delle Dogane, a seguito delle preoccupazioni espresse dagli operatori economici dovute alla complessità dell’architettura dell’emendamento sicurezza, dei numerosi adempimenti posti a carico degli stessi (compresi gli adeguamenti delle necessarie strutture informatiche) e della complessità degli stessi scenari di applicazione, aveva introdotto un periodo transitorio (cd. “di grazia”), per consentire agli operatori economici di adeguarsi alla presentazione telematica delle dichiarazioni sommarie entro i termini e secondo le modalità previste. Qualora infatti entro tale periodo, di durata semestrale, si fossero verificate difficoltà nella presentazione telematica delle ENS, nonché nell’utilizzo delle procedure di soccorso (presentazione di ENS su supporto esterno: usb, cd-rom, ecc.), l’analisi ai fini sicurezza sarebbe stata eseguita sulla base di dati presentati su supporto cartaceo o sulla base dei dati contenuti nei documenti commerciali/di trasporto (cosiddetto “periodo di grazia”).
Essendo il suddetto periodo di grazia giunto a scadenza il 30 giugno 2011, l’Agenzia fornisce le istruzioni aggiornate per la relativa trasmissione, integrando le precedenti note con nuove disposizioni e precisazioni resesi necessarie per risolvere talune criticità operative riscontrate durante la fase di prima applicazione delle nuove procedure.
In particolare, viene reso noto che a partire dal 1° luglio 2011, le partite di merce in sbarco non corredate dai riferimenti delle relative ENS, e non oggetto delle deroghe previste, non saranno più autorizzate allo sbarco né dichiarabili nel MMA elettronico. Al fine di evitare, in fase di prima applicazione, un ritardo nell’effettuazione delle operazioni di sbarco, per un periodo transitorio il cui termine sarà comunicato con successivo provvedimento, le partite non corredate di ENS dovranno essere inserite in una lista cartacea da allegare al frontespizio del MMA presentato all’atto della chiusura del manifesto.
Tale lista costituisce la richiesta di autorizzazione allo sbarco per le partite prive di informazioni sicurezza, fermo restando che tali partite dovranno essere regolarizzate immediatamente così come disposto dall’art 184 quater delle DAC che prevedono che il soggetto “che ha assunto la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità è tenuto a presentare immediatamente una dichiarazione sommaria di entrata”.
Successivamente il responsabile del MMA deve integrare il manifesto elettronico con le partite regolarizzate fornendone il MRN e l’item della ENS negli appositi campi del tracciato del MMA. La convalida di tale integrazioni deve essere effettuata in dogana. All’atto di tale convalida verrà esplicitato il risultato dell’analisi ai fini sicurezza condotta dal competente ufficio per ognuna delle partite registrate. Gli stati assunti da tali partite sono: 1) svincolabile, 2) dichiarabile ma non svincolabile, 3) in attesa di esito, 4) non dichiarabile.
Per gli ulteriori dettagli si rimanda al testo della circolare in commento.