Con Nota prot. n. 86094/R.U. del 20 luglio 2011, l’Agenzia delle Dogane richiama l’attenzione degli operatori sulle novità introdotte dall’articolo 7, comma 2, lett. cc ter del “decreto sviluppo” (d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, vedasi G.U.R.I. serie generale n. 160 del 12 luglio 2011), in materia di depositi IVA.
La disposizione in questione, come noto, ha introdotto alcune modifiche all’articolo 50-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), che regolamenta l’istituto del deposito IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito medesimo.
Nel fare riserva di fornire ulteriori chiarimenti, l’Agenzia delle Dogane si limita ad evidenziare quella che rappresenta la novità principale del decreto in questione, ossia l’introduzione di una garanzia obbligatoria per l’immissione in deposito – in sospensione dell’Iva – delle merci di provenienza extracomunitaria, il cui valore deve essere commisurato all’ammontare dell’imposta dovuta ed il cui svincolo avverrà solo in seguito all’estrazione dei beni dai depositi in questione. Viene pertanto introdotto un nuovo adempimento a carico degli operatori rispetto a quelli già previsti dalla precedente disciplina, giustificato dall’esigenza di evitare le frodi legate all’utilizzo improprio di tale istituto, il quale consiste nell’attivazione (salvi i casi di esenzione di possesso di certificazione AEO) della garanzia in oggetto. L’Agenzia precisa che in virtù dell’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.212 (cd. Statuto del contribuente), gli adempimenti in questione (e dunque la nuova disciplina) saranno applicabili dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del provvedimento che le ha introdotte (12 settembre 2011).