L’Agenzia delle Dogane, con la Circolare N. 28/D del 6 settembre 2011 ricorda che con l’art. 21-bis, comma 1 del D.lgs 504/95 (Testo Unico Accise), nell’ambito di un programma agevolativo approvato dalla Commissione europea e decorrente dal 1° gennaio 2008 e della durata di sei anni, è stata stabilita un’aliquota specifica per le emulsioni stabilizzate di gasolio o di olio combustibile denso, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza, per carburazione o per combustione, limitatamente ai quantitativi necessari per il suo fabbisogno.
La disposizione in oggetto ha configurato, limitatamente al periodo 2008-2013, una particolare fattispecie di deposito, non destinato a specifiche esigenze commerciali, nel quale sono fabbricati prodotti sottoposti ad accisa impiegati direttamente per gli usi propri del fabbricante. Per tali depositi trova applicazione l’art.5, comma 1 del D.lgs 504/95. Tuttavia, poiché dagli stessi non possono verificarsi estrazioni di prodotto verso altri depositi, non è richiesta l’emissione da parte del depositario di alcun documento fiscale di trasporto (e-AD o DAS). Inoltre, la ricezione di prodotti energetici è limitata al gasolio o all’olio combustibile denso strettamente necessari per la produzione delle emulsioni stabilizzate.
A seguito di appositi approfondimenti condotti dall’Agenzia, è stato chiarito che per gli impianti in esame, in cui le emulsioni sono sovente prodotte tramite macchinari integrati di ridotta potenzialità, non trova applicazione il regime autorizzativo di cui all’art.1, comma 56 della Legge 239/04 (cfr. circolare 12/D del 28 marzo 2011, paragrafo 4)
Infine, per le emulsioni stabilizzate in oggetto trovano applicazione le caratteristiche tecniche e le prescrizioni di cui al decreto del Direttore generale dall’allora Dipartimento delle dogane e II.II. del 20 marzo 2000, come modificato dalla determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane del 2 maggio 2001.
Premesso utto ciò, la corcolare in oggetto fornisce una serie di istruzioni operative relative sia alla caratterizzazione dell’uso proprio delle emulsioni; alla richiesta di autorizzazione fiscale; all’assetto tecnico–fiscale del deposito; alla verifica tecnica di primo impianto; al rilascio dell’autorizzazione ad istituire il deposito fiscale e della licenza d’esercizio; all’esercizio del deposito fiscale, inclusi l’accertamento della produzione, la liquidazione ed il pagamento dell’imposta e tenuta delle contabilità; nonché riguardo le verifiche e controlli. Per i dettagli si rimanda al testo della circolare.