Con la nota prot. 101818 R.U. del 9/09/2011, l’Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti in merito alla procedura di introduzione di auto e motoveicoli usati, già di proprietà di militari USA/NATO, immatricolati con targa AFI, da destinare ad analoghi militari USA/NATO, all’interno di un deposito di tipo “E”, autorizzato alla vendita al dettaglio ai sensi dell’art. 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (Disposizioni di Applicazione del Codice doganale – DAC).
Dopo aver ricordato che le agevolazioni di natura doganale e fiscale per i comandi NATO e per i suoi membri sono disciplinate dalla Convenzione tra gli Stati aderenti al trattato del Nord Atlantico, sottoscritta a Londra il 19 giugno 1951 e recepita nell’ordinamento giuridico nazionale con legge n. 1335 del 30 novembre 1955, l’Agenzia richiama il comma 6 dell’art. XI della Convenzione stessa, il quale stabilisce che “I membri di una forza o di un elemento civile possono beneficiare di una franchigia temporanea dei diritti in caso d’importazione di veicoli a motore privati destinati al loro uso personale ed a quello delle persone a loro carico”.
Il successivo comma 8, punto b, stabilisce che detti veicoli “non possono di regola essere ceduti a titolo oneroso o gratuito nello Stato ricevente. Tuttavia, in casi particolari questa cessione può essere autorizzata, fatte salve le condizioni imposte dalle autorità competenti dello Stato ricevente”.
Inoltre, la medesima Convenzione, all’art. XII, indica che “Ogni esenzione o agevolazione doganale o fiscale concessa in forza della presente Convenzione è subordinata all’osservanza delle disposizioni che le autorità doganali o fiscali dello Stato ricevente possono giudicare necessarie per prevenire abusi”.
Per dare attuazione ai riferimenti normativi di cui sopra, fu instaurato con la nota prot. 632/N del 30/09/1968, un sistema di targatura dei veicoli NATO e SETAF, privati e di servizio, circolanti in Italia, comunemente conosciuto come “targhe A.F.I.” (Allied Forces in Italy).
Ai fini dell’identificazione dello “status” doganale dei veicoli in oggetto, l’articolo 216 del Testo Unico delle Leggi Doganali (d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 – TULD) prevede che “i veicoli acquistati dalle forze militari alleate o dal personale da esse dipendente, che siano stati immatricolati mediante le speciali targhe dei comandi alleati di stanza in Italia in applicazione della convenzione di Londra del 19 giugno 1951 sono considerati esportati all’atto dell’immatricolazione, restando assoggettati al regime della temporanea importazione durante la successiva permanenza nel territorio predetto. Per i mezzi di trasporto indicati nei precedenti commi il regime della temporanea importazione è interrotto durante il periodo in cui tali veicoli, pur permanendo nel territorio doganale, rimangono inutilizzati, sempreché siano custoditi con l’osservanza delle condizioni e cautele stabilite dal Ministero delle Finanze”.
Infine, la procedura di gestione della movimentazione delle autovetture destinate al personale dei comandi USA/NATO, importate temporaneamente in franchigia doganale, è stata fissata, da ultimo, con la circolare n. 264/D del 29 ottobre 1996, che prevede, tra l’altro, l’applicazione dell’art. 140 del TULD nel caso di cessioni da parte del militare per il mercato nazionale, nonché la responsabilità dei Comandi NATO circa l’assolvimento dei tributi nell’ipotesi di illegittima distrazione dei veicoli in questione dall’uso agevolato, mediante la costituzione di un apposito fondo.
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle Dogane, al fine di assicurare uniformità applicativa sull’intero territorio nazionale nei casi di specie, detta le seguenti modalità operative.
L’introduzione in deposito deve avvenire previa comunicazione al proprio Comando, a cura del militare proprietario dell’autovettura targata AFI e titolare del diritto all’agevolazione il quale, una volta che la vettura sia stata presa in carico dal depositario nei propri registri, potrà riconsegnare la targa AFI al competente MVRO, dando così scarico all’ammissione temporanea e sollevando, da quel momento, il Comando medesimo dalla responsabilità sulla distrazione dall’uso agevolato del veicolo, responsabilità che, ovviamente, resterà in carico al titolare del deposito.
L’introduzione nel deposito, così come l’esportazione, l’eventuale rottamazione o la citata cessione sul mercato nazionale da parte del militare NATO (cessione che potrà avvenire, si ribadisce, tenendo conto delle previsioni di cui all’art. 140 del TULD), verrà considerata, quindi, utile per dare scarico al regime della ammissione temporanea accesa con la registrazione nel registro delle targhe AFI
Durante la permanenza nel deposito, considerato il vincolo posto dal sopra indicato art. 527 delle DAC, si concretizza, in sostanza, la sospensione dell’agevolazione spettante ai militari USA/NATO, che avrà nuovamente effetto all’atto in cui il veicolo, acquistato da un nuovo militare appartenente alle stesse forze, sarà nuovamente preso in carico nei registri AFI dei Comandi, con le modalità indicate nella circolare 264/D. Dato che al momento della originaria registrazione con targa AFI il veicolo era da considerare esportato, ai sensi dell’art. 216 del TULD (con conseguente perdita dello “status” comunitario), l’eventuale pagamento dei diritti a seguito di rottamazione o perdita durante la permanenza nel deposito ne comporterà l’assoggettamento sia al dazio che all’IVA.
Allegati: Agenzia Dogane – Nota – 101818RU – 9092011