Con la Risoluzione n. 124/E del 14.12.2011, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che qualora a seguito di un’operazione straordinaria di conferimento di un ramo d’azienda, la conferente e la conferitaria prevedono di effettuare operazioni che attribuiscono lo status di esportatore abituale, il plafond maturato dalla prima anteriormente all’effettuazione della suddetta operazione straordinaria, può essere condiviso con la conferitaria. L’Amministrazione conferma quindi un precedente orientamento, prevedendo la possibilità per la conferitaria di fruire del plafond maturato dalla conferente, e quindi di subentrare nello status di esportatore abituale della prima. Perché tale condivisione possa aver luogo, devono sussistere tuttavia 2 precise condizioni: 1) nell’atto di conferimento deve essere menzionato che il trasferimento del plafond è stato accordato dalle parti e che la conferitaria subentra in tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi del ramo di azienda; 2) la conferitaria deve proseguire, con soluzione di continuità, nell’attività svolta dal soggetto conferente.
Allegati: Agenzia Entrate – 2011 – Risoluzione – 124E – 14122011