Con la Circolare 39/D del 20 dicembre 2011, l’Agenzia delle Dogane comunica che a seguito di alcune verifiche, è emerso che i provvedimenti di dispensa dalla messa a disposizione di R.P.T. adottati da alcune Direzioni regionali od interregionali risultano essere, non di rado, gravemente carenti nella rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto e delle motivazioni che rendono applicabile l’art. 17, comma 2, del Regolamento 1150/00. Tale carenza, spesso presente anche nei correlati allegati VI e VII, ha in più occasioni indotto la Commissione Europea-Bilancio, nel corso delle rituali visite di controllo presso gli uffici, a chiedere, quantomeno in prima battuta, il versamento dei diritti afferenti e dei connessi interessi di mora (ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 1150/00); ciò, anche nei casi in cui le ragioni sottese alla inesigibilità del debito siano effettivamente fondate (ancorché mal esposte negli atti in questione). A seguito delle pretese della Commissione, l’Agenzia è stata pertanto costretta – per far valere le proprie ragioni – a successive, defatiganti integrazioni istruttorie e connesse interlocuzioni con i servizi comunitari, con evidente aggravio del procedimento. A tutto ciò, va peraltro aggiunta la frequente disomogeneità dei criteri adottati da ciascun Ufficio per la predisposizione dei provvedimenti in questione, che mette ulteriormente a rischio il positivo apprezzamento degli stessi atti in sede di verifica comunitaria.
Pertanto, al fine di ovviare alle suesposte criticità, si è ritenuto opportuno mettere a punto un modello “tipo” di provvedimento, allegato alla Circolare, che le Direzioni territoriali dell’Agenzia sono d’ora in avanti tenute ad utilizzare, sia nel caso di discarico per inesigibilità dichiarata/considerata di RPT, sia per le determinazioni di messa a disposizione.
Lo schema prevede che siano dettagliatamente evidenziati, in ordine cronologico, gli atti e gli adempimenti inerenti all’attività svolta da tutti i soggetti istituzionali coinvolti nelle procedure di constatazione, accertamento e recupero del credito. L’obiettivo è quello di far emergere, in modo chiaro e inequivocabile, il rispetto dei termini prescritti e la conseguente assenza di responsabilità da parte dello Stato (nel caso di richiesta di dispensa), ovvero le ragioni di fatto e di diritto (ritardi, inerzia, omissione di atti) che, viceversa, portano a ritenere ineludibile la messa a disposizione.