Con la Circolare N. 58/E del 31 dicembre 2009, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni sulle disposizioni contenute nella Direttiva 2008/8/CE, in merito alla rilevanza territoriale delle operazioni, in vigore dal primo gennaio 2010.
Tra le novità in questione, v’è innanzitutto la modifica della regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi. Si passa, infatti, dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore al criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del cliente.
Di particolare importanza inoltre, è l’introduzione generalizzata del reverse charge per le prestazioni rilevanti in Italia rese da un soggetto non residente privo di stabile organizzazione.
La circolare fornisce infine istruzioni operative sulle norme comunitarie da ritenersi immediatamente applicabili, in attesa del recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 2006/112/CE (Direttiva Servizi) per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi. L’Agenzia delle Entrate ritiene in proposito che alcune delle disposizioni contenute in tale Direttiva risultano sufficientemente dettagliate e che ciò ne renderebbe possibile la diretta applicazione almeno per ciò che riguarda le regole generali, all’interno dell’ordinamento italiano (cd. effetto “self-executing”).
Allegati: Circolare N. 58/E del 31 dicembre 2009