Con la nota prot. RU 22756 del 24 febbraio 2012, l’Agenzia delle Dogane informa che con il d.l. 24 gennaio 2012, n.1 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n.18/L alla Gazzetta Ufficiale del 24 gennai), sono state introdotte alcune disposizioni innovative in materia di accise. La prima novità riguarda l’anticipo recupero accise per autotrasportatori.L’articolo 61 del d.l. in oggetto apporta infatti alcune modifiche al DPR 9 giugno 2000, n. 277 [comma 1, lettere a) e b)], stabilendo che, a decorrere dall’anno 2012, al credito d’imposta riconosciuto secondo le nuove modalità di applicazione del beneficio, non si applica il limite previsto dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (comma 2). Inoltre tale disposizione rafforza, cristallizzandola quale principio di ordine generale, la previsione di riduzione dei maggiori oneri conseguenti agli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante a favore dei sopradescritti esercenti attività di trasporto (comma 4).
L’art. 61 del D.L. n.1/2012 al comma 1, modifica l’art.3 (commi 1 e 6) e l’art. 4 (comma 3) del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277. In particolare, con la modifica apportata al comma 1 dell’art. 3 del medesimo D.P.R. n. 277/2000, a partire dai quantitativi di prodotto consumati nell’anno 2012, viene consentito agli esercenti attività di trasporto di richiedere il rimborso dell’accisa sul gasolio usato come carburante in modo frazionato ovvero riferito ai consumi effettuati in ciascun trimestre dell’anno solare (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre). A tal fine, in luogo del previgente termine del 30 giugno (successivo alla scadenza di ciascun anno solare ), viene stabilito che la dichiarazione, utile ad ottenere il rimborso suddetto, venga presentata (a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare).
Viene così notevolmente anticipato, rispetto alla precedente disciplina che poneva a parametro l’intera annualità dei consumi, il momento di fruizione del beneficio che viene reso, nella mutata formulazione, su base trimestrale e contestualmente si dispone un nuovo termine di presentazione della dichiarazione ora fissato, con carattere di perentorietà, nel mese successivo al trimestre solare di riferimento.
Ai sensi, poi, del comma 6 dell’art. 3 – come modificato dall’art. 61, comma 1, del D.L. n. 1/12 – nel prospetto recante l’indicazione del chilometraggio registrato con riferimento a ciascuno dei veicoli aventi diritto al beneficio ( “quadro A” del modello di dichiarazione reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane) va indicato “… il chilometraggio registrato dal contachilometri alla chiusura del periodo considerato ..”, ovvero alla chiusura del trimestre solare.
Per quanto attiene, infine, alla modifica del comma 3 dell’art. 4, la nota evidenzia che, a partire dai quantitativi di gasolio consumati nell’anno 2012, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito riconosciuto per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane viene ampliato al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui il credito è sorto.
Da tale termine, quindi, decorrono i sei mesi entro i quali, ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma, deve essere richiesto il rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non compensate.
Così, a titolo meramente esemplificativo, fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 4 del DPR n.277/2000, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno in corso potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2013 ed il rimborso in denaro per la fruizione dell’eventuale eccedenza non compensata dovrà essere richiesto entro il 30 giugno 2014; ancora, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre del corrente anno potrà, invece, essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2014 ed il rimborso dell’eventuale eccedenza dovrà essere richiesto entro il 30 giugno 2015.
Un’altra importante novità introdotta dal nuovo d.l. riguarda la disapplicazione dell’art. 1, comma 53, della legge 24.12.2007, n. 244. L’art. 61 del D.L. n. 1/2012, introducendo, anche qui, una misura di maggior favore per le categorie interessate, al comma 2 stabilisce che, a partire dai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2012, non trova applicazione la limitazione prevista dall’art. 1, comma 53, della legge n.244/2007. In tal modo, viene superato il limite annuale, pari a € 250.000, che la predetta disposizione fissa quale soglia massima per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi.
Di rilievo è anche la previsione introdotta nell’ordinamento giuridico dal comma 4 dell’art. 61 in esame con la quale viene reso strutturale, potenziandone l’efficacia, il meccanismo che riconosce la neutralizzazione di qualsiasi aumento dell’aliquota d’accisa sul gasolio usato come carburante, a favore degli esercenti l’attività di trasporto di merci e di determinate categorie di trasporto di persone, mediante il rimborso del maggior onere conseguente agli eventuali aumenti predetti.
In tal modo, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle vigenti disposizioni comunitarie (art.7 della Direttiva 96/2003/CE), agli aventi diritto sopra indicati viene garantito che non potranno essere incisi da futuri incrementi della tassazione del gasolio. Il comma 4 apporta inoltre una modifica integrativa all’art. 33 della legge 12 novembre 2011, n.183 (Legge di stabilità 2012), introducendo il comma 30-ter, che prevede il rimborso del maggiore onere conseguente all’aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante qualora disposto con il provvedimento di cui al comma 30 del medesimo articolo. Con l’occasione, l’Agenzia pone in evidenza il fatto che il citato art.33 viene ulteriormente integrato con l’inserimento del comma 30-bis) per effetto del quale, rispetto all’aumento di accise sulle benzine disposto con il provvedimento da ultimo menzionato, non trova applicazione la limitazione prevista dall’art. 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23.12.1996, n. 662. Tale disposizione, in particolare, impone che, nelle regioni a statuto ordinario in cui è in vigore un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, gli eventuali aumenti erariali dell’aliquota d’accisa su tale prodotto non possono superare la differenza tra tali incrementi e l’imposta regionale suddetta.
Ultimo aspetto rilevante del nuovo decreto, è rappresentato dall’art.60 del D.L. n.1/2012, al comma 1, apporta una modifica integrativa all’art.36, comma 4, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. n. 43/1973, introducendo l’esclusione delle navi da diporto costruite all’estero o provenienti da bandiera estera, affinchè siano considerate destinate al consumo nel territorio doganale, dall’iscrizione nei registri previsti dal codice della navigazione.
In sostanza, l’immissione in consumo nel territorio comunitario di una nave da diporto proveniente da un territorio extracomunitario è legata al completamento delle previste procedure doganali di importazione, non risultando più richiesta, per quanto attiene agli stretti profili doganali, l’iscrizione nei registri navali e la conseguente assunzione della bandiera italiana.
Analoga semplificazione delle formalità doganali viene prevista dal medesimo art.60 relativamente all’applicazione del regime doganale dell’esportazione alle navi da diporto. Viene esclusa, al fine della destinazione al consumo fuori del territorio doganale, l’operatività della prescritta cancellazione dai registri d’iscrizione delle navi, nazionali e nazionalizzate, per perdita dei requisiti di nazionalità o perché iscritte in un registro straniero. Conseguentemente, per poter esportare navi da diporto sarà sufficiente presentare all’Ufficio doganale una dichiarazione di esportazione secondo le ordinarie procedure in essere.
Allegati: Agenzia Dogane – Nota – 22756RU – 24022012