Con la Direttiva Prot. n° 27434 del 17 maggio 2012 ed il connesso comunicato stampa Prot. n. 63586/R.U. del 21 maggio 2012, l’Agenzia delle Dogane precisa che per il rilascio di duplicati e di certificati di documenti doganali non si darà più luogo a richieste di pagamento a carico degli operatori durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali. Innanzitutto la Direttiva ricorda che con la circolare n. 75/D dell’11/12/2002 sono state disciplinate le modalità procedurali per la richiesta del duplicato dell’esemplare n. 3 del D.A.U., corredato dell’apposito timbro attestante l’uscita della merce dall’UE, nei casi di smarrimento dell’esemplare da parte dell’esportatore. In tale contesto, era stato stabilito che il servizio prestato dagli uffici doganali andava remunerato al fine di coprire le spese sostenute per il rilascio del duplicato, facendo riferimento ai rimborsi orari di cui al D.M. 24 giugno 1992, n. 403 (Regolamento recante la disciplina per il rimborso all’erario da parte di privati ed enti diversi dallo Stato, del corrispettivo dei servizi resi dal Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette).
Analogamente, con la circolare n. 37/D del 7/7/2004 era stato previsto il ristoro, a favore dell’amministrazione doganale, delle spese sostenute per il rilascio di duplicati di altri documenti doganali (es. del duplicato di dichiarazione di immissione in libera pratica o di un certificato EUR 1 o suo rilascio a posteriori o di altri documenti), sulla base della valutazione che tali prestazioni non rientrano nei normali compiti di istituto. Venne inoltre stabilito che tale ristoro fosse determinato prendendo a riferimento il rimborso orario fissato per il personale di qualifica A2 dal Decreto ministeriale sopra citato e quantificato in due ore il tempo medio per espletare tali procedure.
Con la successiva nota prot. 7627 del 31/12/2004 sono stati infien forniti alcuni chiarimenti sulle procedure di contabilizzazione delle entrate (a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione) relative all’applicazione delle procedure disciplinate dalle predette circolari.
Sulla ripartizione degli oneri e delle spese connesse all’espletamento degli adempimenti doganali, il Reg. CE n 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale aggiornato, il cui contenuto è parzialmente entrato in vigore dal 24/06/2008 (vedasi l’art. 188 del Regolamento, il quale elenca alcune norme che non richiedono disposizioni di applicazione e che pertanto entrano in vigore a prescindere dall’adozione del nuovo regolamento di esecuzione del Codice Modernizzato), dispone quanto segue:
1. Le autorità doganali non impongono alcun onere per l’espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall’applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali competenti.
La disposizione in questione pertanto introduce un principio di carattere generale che fa salve, tuttavia, determinate situazioni nelle quali, in relazione ai servizi resi, l’autorità doganale può richiedere il pagamento di oneri a fronte delle spese sostenute e che sono esplicitate nella seconda parte del medesimo paragrafo, la quale individua i seguenti casi:
a) presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d’ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;
b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell’articolo 20 o alla fornitura di informazioni a norma dell’articolo 8, paragrafo 1;
c) la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all’impiego del personale doganale;
d) misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.
Al fine di assicurare una puntuale applicazione della citata disposizione, raccomandata fra l’altro dalla stessa Commissione europea, l’Agenzia comunica che non si farà luogo a richiesta di pagamento a carico degli operatori per il rilascio di duplicati o certificati richiesti dall’applicazione della normativa doganale (ed. per il rilascio a posteriori o la richiesta del duplicato del certificato EUR 1), se tale richiesta viene effettuata durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali.
Di conseguenza, sono da considerare superate e pertanto non più applicabili le disposizioni contenute nelle circolari 75/D dell’11/12/2002 e nella circolare 37/D del 7/7/2004, ove incompatibili con il precetto comunitario.
L’Agenzia ricorda altres che restano valide le direttive impartite con circolari o note disciplinanti il rimborso delle spese sostenute per la prestazione dei servizi che rientrano nel campo di applicazione dei servizi a pagamento, come disciplinati dalle lettere a), b), c), d). del paragrafo 1 dell’art. 30 del Reg. CE n. 450 del 23 aprile 2008 (cfr. circolare n. 34/D del 18 novembre 2011) ovvero le disposizioni concernenti il ristoro degli oneri per il rilascio di duplicati o certificati non richiesti dall’applicazione della normativa doganale.