Il Regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 (DAC), ha abolito l’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di uscita per le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi e aeromobili, i combustibili per motori, i lubrificanti e i gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo. In conseguenza di ciò si è reso necessario modificare, tramite il Regolamento di esecuzione (UE) N. 756/2012 della Commissione del 20 agosto 2012, l’allegato 30 bis delle DAC. A norma dell’allegato 30 bis delle DAC, le informazioni relative al destinatario sono obbligatorie nella dichiarazione sommaria di uscita. Tuttavia, quando le merci sono trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» il destinatario non è noto. In tal caso deve essere utilizzato un codice specifico al fine di indicare che non sono note le informazioni concernenti il destinatario.
Gli allegati 37 e 38 delle DAC vengono inoltre modificati per tenere conto di quanto disposto dala direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, la quale stabilisce le condizioni di esenzione dal pagamento dell’IVA all’importazione. Una di tali condizioni è che al momento dell’importazione l’importatore fornisca determinate informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di importazione. La modifica degli allegati 37 e 38 delle DAC mira appunto ad introdurre una soluzione armonizzata per indicare tali informazioni nella dichiarazione doganale. Essa inoltre allinea il contenuto dell’allegato 38 al testo dell’ottava versione delle norme Incoterms («Incoterms 2010»). Al fine di adeguare le condizioni di consegna, devono pertanto figurare i codici Incoterms quali modificati dagli Incoterms 2010. L’obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE deve essere indicato nella descrizione della casella n. 44 nell’allegato 37.
L’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contiene un elenco di codici imballaggi basato sull’elenco di rappresentazioni codificate delle denominazioni per i tipi di imballaggio utilizzati nel commercio internazionale, di cui agli allegati V e VI della raccomandazione n. 21 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. L’elenco di codici è stato riveduto in seguito allo sviluppo tecnologico. È perciò opportuno sostituire l’elenco dell’allegato 38 con l’ultima versione a seguito della revisione 8.1 della raccomandazione n. 21.
Infine il regolamento (UE) N. 756/2012 adatta l’elenco delle merci che presentano ingenti rischi di frode di cui all’allegato 44 quater delle DAC per allinearlo con le codifiche risultanti dall’ultima opera di revisione della nomenclatura combinata consolidate nel Regolamento (UE) n. 1006/2011 ed in vigore a partire dal 1° gennaio 2012
Allegati:Commissione Europea – 2012 – Regolamenti – 756 – 20082012