con il regolamento 1055/2012 della Commissione del 9 novembre 2012 , la Commissione europea modifica il Reg. (CEE) n. 2658/87, aggiungendo una precisazione nell’ambito del capitolo 20 della nomenclatura combinata, in base alla quale si stabilisce che essa comprende le alghe che sono preparate o conservate mediante processi quali la cottura, la tostatura, l’aggiunta di condimenti e l’aggiunta di zucchero, e che sono quindi escluse dalla voce 1212 (“alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate”). Le alghe sono considerate “altre piante” ai sensi della nomenclatura combinata.
Viene di conseguenza inserita una nuova nota complementare nel capitolo 20 della nomenclatura combinata per garantire un’interpretazione uniforme in tutto il territorio dell’Unione.
Allegati:Commissione Europea – 2012 – Regolamenti – 1055 – 9112012