Il 1° dicembre 2012 la Repubblica di Turchia ha aderito, in quanto parte contraente, alla convenzione del 20 maggio 1987 tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (la convenzione). Con decisione n. 4/2012 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune del 26 giugno 2012, la convenzione è stata modificata al fine di adeguare i documenti di garanzia per il transito comune nella prospettiva dell’adesione della Turchia alla convenzione. Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1180/2012 adegua i corrispondenti documenti di garanzia per il transito comunitario di cui alle DAC. Inoltre, poiché la decisione n. 4/2012 ha stabilito l’obbligo di utilizzare i documenti di garanzia adeguati, per tener conto dell’adesione della Turchia, dal 1° dicembre 2012, anche i corrispondenti documenti di garanzia previsti dalle DAC devono essere adeguati con effetto a decorrere da tale data. Vengono introdotte infine alcune norme che consentono l’utilizzo dei documenti di garanzia conformi al modello applicabile anteriormente al 1° dicembre 2012 per un periodo transitorio, fatti salvi i necessari adeguamenti.
Allegati: Commissione Europea – 2012 – Regolamenti – 1180 – 10122012