Nei casi in cui, in conformità all’allegato I del Reg. (CE) n. 684/2009 della Commissione, un campo della bozza di documento amministrativo elettronico possa essere compilato unicamente con un numero IVA, la lunghezza massima del campo deve corrispondere alla lunghezza massima del campo dei numeri IVA rilasciati dagli Stati membri.
Le infrastrutture di trasporto fisse non sono sempre contraddistinte da un’identificazione unica e pertanto il requisito stabilito nell’allegato I relativo all’identificazione dell’unità di trasporto utilizzata mediante l’identificazione unica è applicabile solo dove tale mezzo di identificazione esiste.
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1221/2012 modifica pertanto la struttura delle tabelle 1, 2 e 5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 per tener conto del fatto che alcuni gruppi di dati in esse contenuti possono necessitare di più voci. Inoltre, i codici dei paesi terzi applicati al dato «Paese terzo di origine» del sottogruppo di dati «PRODOTTO VITIVINICOLO» nella tabella 1 dell’allegato I deve escludere i codici figuranti nell’elenco dei codici degli Stati membri di cui all’allegato II e deve altresì escludere «GR», ossia il codice utilizzato per la Grecia nella norma ISO 3166. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I.
L’elenco dei codici relativi ai modi di trasporto figurante nell’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 comprende un codice per i modi di trasporto diversi da quelli specificati nel resto dell’elenco. Ove sia utilizzato il suddetto codice, è necessario aggiungere una descrizione testuale del modo di trasporto in questione. Occorre modificare opportunamente l’allegato I.
Al fine di individuare i cambiamenti di destinazione o le operazioni di frazionamento che hanno avuto luogo durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 684/2009, occorre infine aggiungere al documento amministrativo elettronico il numero progressivo di ciascuna di tali operazioni. Occorre pertanto modificare di conseguenza la tabella 4 dell’allegato I.
Il messaggio di operazione di frazionamento di cui alla tabella 5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 deve indicare in quale Stato membro ha luogo il frazionamento. È pertanto necessario modificare la struttura di tale tabella al fine di includere un ulteriore gruppo di dati recante questa informazione.
L’elenco dei codici dei motivi di insoddisfazione contenuti nella tabella 6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 comprende il codice numero 6: «Uno o più corpi di dati con valori inesatti». Ma poichè questo codice non indica un motivo specifico per i valori inesatti e non fornisce alcuna informazione che non fosse già nota, viene soppresso.
L’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, consente agli Stati membri di autorizzare temporaneamente una persona ad agire in qualità di destinatario registrato. L’autorizzazione può specificare la quantità massima autorizzata per ciascuna categoria di prodotti sottoposti ad accisa che può essere ricevuta. Deve essere possibile indicare se in una determinata spedizione la quantità massima è stata superata. L’elenco dei codici dei motivi di insoddisfazione di cui alla tabella 6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 deve essere modificato per aggiungere un nuovo codice che risponde a tale esigenza.
Per indicare il riferimento dell’ufficio doganale nel documento amministrativo elettronico occorre utilizzare il codice a due lettere stabilito nella norma ISO 3166. Occorre modificare di conseguenza l’allegato II.
Diviene inoltre possibile registrare nella bozza di documento amministrativo elettronico l’utilizzo di un’infrastruttura di trasporto fissa come unità di trasporto per i prodotti sottoposti ad accisa. L’elenco dei codici delle unità di trasporto figurante nell’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 viene di conseguenza modificato per aggiungere un nuovo elemento.
In virtù della decisione di esecuzione 2012/209/UE della Commissione, del 20 aprile 2012, relativa all’applicazione delle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ad alcuni additivi, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, alcuni prodotti destinati ad essere utilizzati come additivi per carburante devono essere sottoposti alle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE. L’elenco dei codici dei prodotti sottoposti ad accisa di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 viene pertanto modificato per aggiungere un nuovo codice corrispondente a tali prodotti. La modifica dell’elenco di codici dei prodotti sottoposti ad accisa di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 si applica a decorrere dalla data in cui, in conformità alla decisione di esecuzione 2012/209/UE, determinati prodotti destinati ad essere utilizzati come additivi per carburante sono assoggettati alle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE. Si deve inoltre prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire agli Stati membri e agli operatori economici di adeguarsi ai nuovi requisiti prima che il presente regolamento entri in vigore.
Allegati: Commissione Europea – 2012 – Regolamenti – 1221 – 12122012