Con impugnazione proposta il 12 dicembre 2008, la ditta tedesca Agrar-Invest-Tatschl GmbH chiedeva di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 ottobre 2008 resa nella causa T-51/07, Agrar-Invest-Tatschl GmbH c/ Commissione con la quale veniva respinto il ricorso della Agrar-Invest-Tatschl avverso la decisione della Commissione 4 dicembre 2006, C(2006) 5789, relativa alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione dovuti (dalla Agrar) per alcune operazioni di importazione di zucchero dalla Croazia.

Il Tribunale motivava tale rigetto con il fatto che la Agrar non avrebbe agito in buona fede, la quale costituirebbe una delle quattro condizioni (cumulative) per non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione[1]. Ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), quinto comma, del Codice doganale comunitario infatti, il debitore dell’imposta non può invocare la propria buona fede, qualora (come avvenuto nella fattispecie in questione), la Commissione abbia segnalato mediante uno specifico avviso agli importatori (pubblicato nella Gazzetta ufficiale), l’esistenza di fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario. Secondo il Tribunale di primo grado inoltre, non è rilevante il fatto che la ricorrente fosse in buona fede quanto alla conferma a posteriori dell’autenticità e dell’esattezza dei certificati di circolazione delle merci, poiché comunque non sarebbe stato in buona fede al momento di esecuzione delle importazioni in oggetto.

La ricorrente, a difesa delle proprie ragioni, adduceva l’erronea interpretazione da parte del Tribunale dell’art. 220, n. 2, lett. b), quinto comma, del codice doganale, in quanto l’avviso della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, relativo a dubbi in ordine alla corretta applicazione dei regimi preferenziali da parte del paese beneficiario, non avrebbe l’effetto di escludere la buona fede anche nel caso in cui, come avvenuto nel caso di specie, i certificati per l’applicazione del regime preferenziale in questione siano stati oggetto, dopo la pubblicazione dell’avvertimento, di una procedura di controllo da cui è risultata confermata l’autenticità e l’esattezza dei certificati per l’applicazione del detto regime.

Il Tribunale inoltre, ad avviso del ricorrente avrebbe omesso di considerare la circostanza che l’effetto di un avvertimento, disposto dall’art. 220, n. 2, lett. b), quinto comma, del codice doganale, viene limitato dal principio del riconoscimento degli accertamenti di un’autorità doganale di uno Stato terzo nel quadro di un sistema di cooperazione amministrativa. La disposizione del codice doganale in questione costituisce una finzione legale della mala fede che può essere confutata, e precisamente proprio, come nel presente caso, tramite svolgimento di una procedura di controllo. La buona fede della ricorrente è quindi stata ripristinata mediante la conferma a posteriori dell’autenticità e dell’esattezza dei certificati di circolazione delle merci, ovvero essa ha potuto riporre la propria fiducia nel fatto che i fondati dubbi, sulla base dei quali era stato pubblicato l’avvertimento della Commissione, siano stati dissipati nel quadro della procedura di controllo. Pertanto la buona fede della ricorrente non si ricollega alla regolare emissione da parte delle autorità doganali croate dei certificati di circolazione delle merci in questione, bensì al regolare controllo di tali certificati di circolazione delle merci da parte delle autorità doganali a causa dei dubbi circa la loro regolare emissione resi pubblici con l’avvertimento della Commissione.

La Corte di Giustizia, con Ordinanza del 1° ottobre 2009 conferma la decisione del Tribunale di Primo Grado, ribadendo che la sussistenza della condizione della “buona fede” di cui all’art. 220, n. 2, lett. b), quinto comma, del Codice doganale comunitario, ai fini della non-contabilizzazione aposteriori dei relativi dazi, va verificata al momento in cui avviene l’immissione in libera pratica dei beni oggetto di importazione. A nulla vale il fatto che le dogane abbiano accertato a posteriori l’autenticità e l’esattezza dei certificati di circolazione delle merci, poiché tale circostanza non elimina comunque il fatto che l’importatore non era in buona fede al momento di esecuzione delle importazioni in oggetto.

Allegati: Tribunale Primo Grado – Impugnazione – C552_08 – 07032009, Tribunale Primo Grado – Sentenza Impugnazione – C552_08 – 01102009


[1] Le altre tre condizioni sono: 1) la mancata contabilizzazione dell’importo dei dazi legalmente dovuti deve essere ascrivibile ad un errore dell’autorità doganale, 2) deve ritenersi che detto errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore (avendo questi agito in buona fede) e 3) il debitore ha rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.