Con nota Prot. n. 5961 del 15 gennaio 2010, l’Agenzia delle Dogane fornisce ulteriori indicazioni relative all’individuazione degli utenti non aventi più diritto all’agevolazione.
La nota Prot. n. 5961/2010 fa seguito alla precedente nota prot. n. 178604 del 31.12.2009, con la quale l’Agenzia segnalava che a partire dal 1° gennaio 2010 è venuto meno l’ampliamento – previsto dall’art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448 – dell’ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate. Sempre nella medesima nota veniva precisato che la mancata reiterazione, nella legge finanziaria 2010, del beneficio in oggetto riguardava soltanto le frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica E, di Comuni ricadenti anch’essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale. Restava salva, invece, l’applicazione del beneficio alle “… porzioni edificate …. ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”.
I Comuni, nelle proprie delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando espressamente queste ultime. Ciò che tuttavia accade nella pratica, è che essi non sempre chiariscono, nell’ambito di tali delibere, quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso.
Gli utenti pertanto, a volte non sono in grado di indicare esattamente al proprio fornitore, in modo immediato, il proprio diritto ad usufruire, o meno, dell’agevolazione. Il fornitore rischia così di vedersi contestare dagli Uffici dell’Agenzia delle Dogane il diritto al rimborso di quanto anticipato.
E’ stato pertanto richiesto all’Agenzia delle Dogane di consentire che le Società fornitrici del gasolio e del GPL emettano, nei casi di specie, fatture a prezzo pieno, provvedendo successivamente alla rifusione di quanto eventualmente dovuto una volta acquisiti, da parte degli utenti, gli atti adottati o rilasciati, di volta in volta, dalle Amministrazioni comunali ed attestanti il diritto ad usufruire dell’agevolazione medesima.
Al riguardo e limitatamente alle fattispecie che si riferiscono ai Comuni parzialmente metanizzati ricadenti nella zona climatica E, l’Agenzia ritiene di poter aderire alla richiesta avanzata, in quanto essa da un lato consentirebbe ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, e dall’altro permetterebbe di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate.