La Corte di Giustizia dell’UE, con una pronuncia interpretativa dell’art. 204, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (codice doganale comunitario) precisa (Causa C-28/11, Sentenza della Terza Sezione del 6 settembre 2012), che tale disposizione va intesa nel senso che, in caso di merce non comunitaria che si traova in regime di deposito doganale, l’inadempienza dell’obbligo di iscrivere nella contabilità di magazzino all’uopo prevista l’uscita della merce da un deposito doganale, al più tardi al momento di tale uscita, fa sorgere un’obbligazione doganale per la suddetta merce, anche qualora quest’ultima sia stata riesportata.
Allegati: Corte – 2013 – Causa C28_11 – Pregiudiziali – 18.1.2011 Corte – 2013 – Causa C28_11 – Sentenza – 18.1.2011