Con la Nota Prot. 156048 del 25.11.2009, l’Agenzia delle Dogane comunica che nell’ambito dei lavori del Comitato Codice Doganale, Sezione procedure speciali sulle nuove Disposizioni di Applicazione del Codice, sono state oggetto di esame le operazioni di perfezionamento attivo consistenti in manipolazioni usuali per le quali il Codice Doganale Modernizzato (Reg. CE n. 450/2008) all’art. 142 parag. 3 a), ha introdotto il divieto della compensazione per equivalenza.
Il Comitato ha esaminato in particolare le operazioni di perfezionamento attivo di olio di oliva normalmente autorizzate in Italia come manipolazioni usuali con l’utilizzo, quando richiesto, del sistema della compensazione per equivalenza.
Dai lavori del Comitato è emerso che le autorizzazioni in esame prevedono in genere lo svolgimento di una serie di operazioni definite manipolazioni usuali (l’analisi chimica del prodotto, il filtraggio, la miscelazione, l’etichettatura, l’imballaggio), che considerate però nel loro complesso determinano una vera e propria lavorazione, finalizzata a garantire alla merce esportata una qualità standard, e che comporta rispetto al prezzo finale del prodotto un valore aggiunto rilevante.
Pertanto, in considerazione delle conclusioni a cui è giunto il Comitato dall’esame svolto, d’ora in poi le operazioni rientranti nella fattispecie sopra citata dovranno essere autorizzate dagli Uffici delle dogane come operazioni di perfezionamento attivo (e non di “manipolazione usuale”), secondo le modalità indicate nell’art. 539 del Reg. to CEE 2454/93. Tale procedura dovrà essere applicata anche per le istanze per le quali è stata iniziata l’istruttoria ma non è stata ancora rilasciata l’autorizzazione.
Ciò comporterà che anche in futuro, con l’applicazione della nuova regolamentazione comunitaria, sarà possibile utilizzare la compensazione per equivalenza per tali operazioni.