Con sentenza della Quinta Sezione dell’8 novembre 2012 (Causa C-351/11), la Corte di Giustizia dell’UE, nel pronnunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di primo grado di Antwerpen, fornisce alcuni chiarimenti interpretativi sull’articolo 217, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 (codice doganale comunitario).
La norma in questione, precisa la Corte, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono liberi di determinare le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi di dazi derivanti da un’obbligazione doganale, senza che essi abbiano l’obbligo di definire nella propria normativa nazionale le modalità di realizzazione di tale contabilizzazione, la quale va effettuata in maniera tale da assicurare che l’autorità doganale competente iscriva l’importo esatto dei dazi risultante da un’obbligazione doganale nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci, al fine di consentire che la contabilizzazione degli importi di cui trattasi sia stabilita con certezza, anche nei confronti del debitore.
Allegati: Corte – 2013 – Causa C351_11 – Domanda di pronuncia -4.07.2011 , Corte – 2013 – Causa C351_11 – Sentenza – 811.2012