AIDA: nuovi codici autorizzazione e i nuovi codici luogo
Con la nota prot. n. 84219 del 10/07/2013, l’Agenzia delle Dogane informa che a seguito degli adeguamenti apportati al sistema AIDA per l’estensione dello Sportello unico doganale alle procedure domiciliate, a partire dalle ore 7,30 del 23 luglio 2013, dovranno essere indicati nelle dichiarazioni doganali in procedura domiciliata/semplificata i nuovi codici autorizzazione e i nuovi codici luogo. Da tale momento sarà infatti resa operativa la nuova banca dati delle autorizzazioni alla procedura domiciliata/semplificata. Pertanto, con la stessa decorrenza, vanno indicati nelle dichiarazioni doganali in procedura domiciliata/semplificata i nuovi codici autorizzazione e i nuovi codici luogo, già comunicati ai titolari delle autorizzazioni dagli Uffici territoriali…
Attivazione di controlli di “credibilità” delle dichiarazioni doganali
Con comunicato del 28 giugno 2013 l’Agenzia delle Dogane informa che la Commissione ((DG Taxud) ha recentemente integrato nella Taric, a fronte di talune posizioni tariffarie, specifiche misure di controllo visualizzabili come “dichiarazione nella sottovoce soggetta a restrizioni”. Tali misure sono finalizzate a migliorare la qualità delle dichiarazioni doganali, subordinandone l’accettazione al rispetto dei parametri eventualmente presenti nel testo legale della Nomenclatura combinata/Taric (es. codice 0105 1111 00 “..di peso inferiore o uguale a 185 grammi”). I controlli in questione, che opereranno al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale, verificheranno l’ammissibilità del codice merce dichiarato nella casella 33 del DAU con il contenuto delle caselle relative alla massa netta/unità supplementare (caselle 38/41) o del valore statistico/unità supplementare (caselle 46/41). In caso di incongruenza la dichiarazione non sarà accettata e l’operatore riceverà un messaggio relativo ai campi incoerenti del DAU…
Restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli
Con la nota prot. 83644/RU del 9 luglio 2013, Con il Reg. (UE) n. 578/2010, l’Agenzia delle Dogane informa che la Commissione ha impartito le disposizioni di attuazione del Reg. (CE) n. 1216/2009 concernente il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del Trattato. Gli articoli 42 e 43 del regolamento in questione, in particolare, prevedono che i piccoli esportatori siano esonerati dali’ obbligo di presentare un titolo di restituzione per importi stabiliti a livello globale e individuale. L’articolo 53 dispone inoltre l’obbligo di notifica alla Commissione dei titoli di restituzione richiesti e in taluni casi, di quelli emessi…
Allegati: CNSD – Newsletter – 2013 – 17 – 15072013