Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 22 del 0 26.1.201 è stata pubblicata la Decisione della Commissione europea 2010/15/UE del 16 dicembre 2009 (notificata con il numero C(2009) 9843), con cui sono state adottate le linee guida per la gestione del sistema comunitario d’informazione RAPEX, nonchè della procedura di notifica di cui all’articolo 11 della Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Il sistema RAPEX costituisce un sistema di allerta rapida, istituito dall’articolo 12 della Direttiva 2001/95/CE, il quale permette agli Stati membri (tramite appositi punti di contatto, che per l’Italia è il Ministero dello Sviluppo Economico, ex Direzione Generale per la tutela dei consumatori) ed alla Commissione, di scambiarsi informazioni sui prodotti di consumo (diversi dagli alimenti, i prodotti farmaceutici ed i presidi medici), che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori e sulle relative misure ed azioni adottate.
Lo scopo del RAPEX è dunque quello di prevenire e di limitare l’afflusso sul mercato comunitario dei prodotti potenzialmente dannosi per i consumatori i quali, insieme alle informazioni ed i rischi ad essi associati, sono raccolti e catalogati su un apposito sito web liberamente consultabile, mentre le misure preventive e restrittive adottate dagli Stati membri per limitare l’immissione sul loro mercato di tali prodotti o per disporne il ritiro o il richiamo, sono comunicate rapidamente insieme alla loro motivazione alla Commissione tramite una procedura di notifica regolata dall’articolo 11 della Direttiva 2001/95/CE. La Commissione, analizzati tali provvedimenti insieme alle motivazioni, li notifica agli altri Stati membri affinchè questi assicurino un livello uniforme di tutela della salute dei consumatori su tutto il territorio comunitario.
Una volta inserita una notizia di allerta nel sistema RAPEX, in Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico invia alle autorità competenti una serie di notifiche per quanto di loro competenza. Ad esempio, qualora venga inserita un’allerta che riguarda un prodotto con rischi microbiologici o legati alla presenza di sostanze chimiche pericolose per la salute del consumatore, provvede ad informare immediatamente il Ministero della Salute, che dà avvio alla cd. “fase discendente”, ossia all’attivazione di una serie di organismi con funzioni di “enforcement” presenti sul territorio (es. nuclei antisofisticazione dei carabinieri, guardia di finanza, uffici delle dogane, Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, ecc.), per le ricerche dei prodotti in oggetto, il loro sequestro e l’adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori (si consideri ad esempio quanto avvenuto di recente con il dimetilfumarato).
Le linee guida del RAPEX in particolare, definiscono i criteri per l’identificazione dei rischi gravi, nonché quelli con cui vanno effettuate le suddette notifiche (insieme al relativo facsimile), i dati da fornire, i modelli da utilizzare ed indicano i provvedimenti che gli Stati membri devono adottare quando ricevono una notifica, fissando le relative scadenze.
Le linee guida sono soggette a periodico aggiornamento
Allegati: Decisione della Commissione europea 2010/15/UE del 16 dicembre 2009