Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2012 della Commissione, il Guatemala ha beneficiato di una deroga alle norme d’origine di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93, grazie alla quale alcune preparazioni ittiche prodotte in Guatemala da pesce non originario sono considerate originarie di questo paese. La deroga suddetta è scaduta il 30 giugno 2013.
Con lettera del 27 maggio 2013 il Guatemala ha chiesto la proroga di tale deroga al 31 dicembre 2013 per 987,5 tonnellate di filetti di tonno cotti, congelati e imballati sottovuoto, detti «loins» (in appresso «loins di tonno») del codice NC 1604 14 16. Con lettere del 17 e 29 luglio 2013, il Guatemala ha poi trasmesso informazioni aggiuntive a giustificazione della sua richiesta. La richiesta dimostra che il periodo della deroga non è stato sufficiente per permettere al Guatemala di garantire flussi adeguati di tonno originario verso il paese. E’ risultato pertanto necessario estendere la deroga al fine di concedere al Guatemala il tempo di preparare la propria industria di trasformazione per conformarsi alle norme per l’ottenimento dell’origine preferenziale del pesce.
Per fare in modo che la deroga temporanea sia limitata al tempo necessario al Guatemala per conformarsi alle norme per l’ottenimento dell’origine preferenziale dei loins di tonno, è necessario concedere la deroga per il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013. Al fine di garantire la continuità delle esportazioni di prodotti della pesca ammissibili al trattamento della tariffa preferenziale dal Guatemala verso l’Unione europea, è necessario concedere la deroga con effetto retroattivo dal 1° luglio 2013.
Viene dunque modificato in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2012.
Allegati: Commissione Europea – 2012 – Regolamenti – 1102 – 6112013