L’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario), stabilisce il principio per cui una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. La dichiarazione di immissione in libera pratica di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali è subordinata all’applicazione di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione.
Al fine di garantire l’attuazione corretta e uniforme dei dazi antidumping provvisori è necessario elaborare una norma dettagliata per l’interpretazione del principio stabilito all’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 allo scopo di determinare l’origine dei prodotti oggetto di tali misure per quanto riguarda i moduli o i pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e una delle loro componenti principali, le celle fotovoltaiche in silicio cristallino.
Il processo di produzione di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino può essere suddiviso nelle seguenti fasi principali: produzione di wafer di silicio; trasformazione dei wafer di silicio in celle fotovoltaiche in silicio cristallino; assemblaggio di più celle fotovoltaiche in silicio cristallino in un modulo o pannello fotovoltaico in silicio cristallino.
La fase più importante nella fabbricazione di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino è la trasformazione di wafer di silicio in celle fotovoltaiche in silicio cristallino. È questa la fase di produzione decisiva, nel corso della quale l’uso cui sono destinate le componenti del pannello o del modulo si configura in via definitiva e in cui tali componenti acquisiscono le loro qualità specifiche.
Pertanto è opportuno considerare questa trasformazione come l’ultima trasformazione sostanziale nel processo di produzione di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino a norma dell’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Quindi il paese di fabbricazione delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino deve essere considerato il paese di origine non preferenziale dei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino.
Con la decisione 94/800/CE, il Consiglio ha approvato, tra l’altro, l’accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC GATT 1994), allegato all’atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994. Secondo i principi stabiliti dal suddetto accordo relativo al programma di lavoro sull’armonizzazione per determinare il paese in cui le merci hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale occorre innanzitutto considerare il paese in cui il processo di produzione ha comportato una variazione della classificazione tariffaria. Soltanto quando tale criterio non consenta di determinare il paese di ultima trasformazione sostanziale se ne possono applicare altri, ad esempio un criterio relativo al valore aggiunto o la determinazione di un’operazione di trasformazione specifica. È opportuno utilizzare gli stessi principi della legislazione dell’UE in ambito doganale.
Le celle fotovoltaiche in silicio cristallino sono classificate alla voce 8541 del sistema armonizzato (SA). I moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino sono classificati alla stessa voce. Il materiale utilizzato, wafer di silicio, è classificato alla voce SA 3818. La norma basata su una variazione della voce tariffaria esprime pertanto in maniera adeguata l’ultima trasformazione sostanziale delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino. Al contempo tale norma esclude l’assemblaggio di pannelli o moduli fotovoltaici in silicio cristallino a partire da celle per il conferimento dell’origine al prodotto finale, poiché sia i pannelli, sia le celle sono classificati alla stessa voce.
Una regola d’origine basata sul valore aggiunto, che solitamente è combinata con la norma sulla variazione della voce tariffaria per la determinazione dei prodotti per i quali l’ultima trasformazione è un’operazione di assemblaggio, non è appropriata nel caso dei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, poiché per quei particolari prodotti la necessaria prevedibilità e la certezza giuridica si otterrebbero in maniera più efficace individuando la fase di produzione più importante.
Una cosiddetta norma «residuale» è necessaria per determinare l’origine dei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino se non è soddisfatta la norma principale sulla variazione della voce tariffaria. In tal caso è opportuno che l’origine delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino o della maggior parte in valore delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino costituisca l’origine del pannello o del modulo.
A certe condizioni i moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino possono essere classificati anche alla voce SA 8501. È opportuno che una norma analoga a quella relativa alla voce SA 8541 sia stabilita per tali pannelli o moduli fotovoltaici in silicio cristallino. Viene di conseguenza modificato il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.
Allegati: Commissione Europea – 2012 – Regolamenti – 1357 – 17122013