Con la nota prot. 148230RU del 31.12.2013, l’Agenzia delle Dogane detta una serie di Linee guida sulla riforma del sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), culminato con l’abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2014, del reg. 732/2008, relativo al sistema di preferenze tariffarie”.
Il regolamento 978/2012, che introduce il nuovo schema SPG, conferma sostanzialmente le finalità di cui al precedente regolamento, per cui il sistema delle preferenze generalizzate “dovrebbe” consistere in un regime generale concesso “a tutti” i paesi e territori beneficiari e in due regimi speciali “orientati alle diverse esigenze in materia di sviluppo dei paesi in situazioni economiche analoghe”. Il sistema è articolato, dunque, nei seguenti tre regimi di preferenze tariffarie:
a) un regime generale
b) un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (cd. SPG+)
c) un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (cd. EBA – “Everything But Arms” – Tutto Tranne le Armi).
Ai fini dei sopra indicati regimi, “le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2454/93.”
Formano, pertanto, parte integrante del sistema le disposizioni di cui alla sezione 1 (“Sistema delle Preferenze Generalizzate” – artt. da 66 a 97quatervicies) del capitolo 2 (“Origine preferenziale”) delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario (reg. 2454/93, come recentemente modificato nella sezione citata dai regolamenti (UE) n. 1063/2010 della Commissione del 18 novembre 2010 e di esecuzione (UE) n.530/2013 della Commissione del 10 giugno 2013), nonché, in particolare, le regole di lista delle lavorazioni/trasformazioni conferenti carattere originario SPG dell’allegato 13bis, corredato di note introduttive, richiamato dall’art.76 e ss, inserito dal cit. reg.1063/2010 e già modificato dal cit. reg. di esecuzione n.530/2013 ed al quale interamente si rimanda.
Il regolamento 978/2012 distribuisce l’elenco dei paesi beneficiari in 4 distinti elenchi: all.I, II, III e IV (peraltro modificati, tranne il III, dal regolamento delegato (UE) n.1421/2013 del 30 ottobre 2013 pubblicato nella GUCE serie L n.355 del 31 dicembre 2013):
Allegato I): lista dei paesi (e territori provvisti di amministrazioni doganali autonome rilevanti per le statistiche dell’Unione curate da Eurostat) teoricamente ammissibili ad uno dei tre regimi SPG. – nel presupposto che, ancorché di fatto esclusi, “il regime generale tiene conto della possibile evoluzione delle necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze e rimane aperto nel caso in cui la situazione di un paese dovesse cambiare” (es: vi figurano ancora praticamente tutti i paesi dei previgenti sistemi, compresi i significativi casi della Russia e del Brasile);
Allegato II): lista dei paesi effettivamente beneficiari del regime generale di cui all’art.1, par.2, lett.a), ai quali si applicano le riduzioni tariffarie previste dall’art.7 per i prodotti indicati nell’allegato V come sensibili (S), par.2 (3,5% – 20% per i prodotti tessili) per i dazi ad valorem, par.4 (30%) per i dazi specifici e par.5 (nessuna riduzione sulla componente specifica) per quelli misti e si sospendono completamente i dazi per i prodotti ivi indicati, invece, come non sensibili (NS).
Allegato III): lista dei paesi beneficiari del regime speciale SPG+ (incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo) di cui all’art.1, par.2, lett.b) v. infra sub 5.;
Allegato IV): lista dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (cd. EBA) di cui all’art.1, par.2, lett.c) v. infra sub 6..
I prodotti per i paesi di cui all’allegato II (regime generale) figurano all’allegato V e sono soggetti all’applicazione automatica del principio di graduazione riportato nell’art. 8. Le sopra riportate riduzioni e sospensioni tariffarie dell’art.7, cioè, sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG (di cui all’all.V) di un paese beneficiario dell’SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell’Unione provenienti da tale paese beneficiario dell’SPG ecceda le soglie fissate nell’allegato VI. Le soglie sono calcolate in percentuale (17,5% e 14,5% per il solo settore tessile di cui ai capitoli da 50 a 63 della tariffa, cfr. all.VI) del valore totale delle importazioni nell’Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi beneficiari dell’SPG. La definizione nella specifica colonna destra del ripetuto allegato V di un prodotto di una specifica voce doganale come non sensibile/sensibile è il discrimine da tenere sempre in considerazione per l’applicazione relativamente allo specifico prodotto di una sospensione completa dai dazi di cui al par.1 del cit. art.7, oppure di una riduzione di cui ai sopra menzionati parr.2, 4 o 5 dello stesso articolo.
I prodotti per i paesi meno sviluppati che beneficeranno del programma di cui al regime speciale per lo sviluppo sostenibile ed il buon governo (SPG+,v. infra sub 5.) figurano all’allegato IX.
Per tutti gli altri paesi meno sviluppati (regime speciale EBA – Everything But Arms), ai sensi del’art. 18, paragrafo 1, “i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata, esclusi quelli di cui al capitolo 93” (appunto relativo alla classifica delle armi e munizioni). Da rilevare che le importazioni in tale regime di zucchero, in considerazione dell’attuale organizzazione comune del relativo mercato, degli attuali accordi di partenariato economico per l’accesso allo stesso (cfr. considerando n.17), nonché delle tuttora regolamentate campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 (tra gli altri, il reg. (CE) n.828/2009 della Commissione), “richiedono una licenza di importazione” almeno fino al 30 settembre 2015 (cfr. art. 18, par.2).
Come disposizione comune ai tre regimi di “abbattimento daziario” giova menzionare l’art. 34, ai sensi del quale il dazio è totalmente sospeso se l’aliquota di un dazio ad valorem per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta conformemente al regolamento, è pari o inferiore all’1%, ovvero se quella di un dazio specifico, invece, è ≤ a 2 €, (cfr. par. 2 art. cit.).
Oltre alla automatica applicazione del sopra menzionato principio di graduazione, costituiscono una valida misura di salvaguardia per le concorrenti produzioni degli stati membri dell’Unione anche gli articoli del regolamento (dal 22 al 32) riservati alla dettagliata procedura di inchiesta che la Commissione può avviare “su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica, o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell’Unione, o su iniziativa della Commissione” stessa “qualora i produttori dell’Unione subiscano un deterioramento della loro situazione economica e/o finanziaria”, nonché alla particolare salvaguardia nei settori tessile, dell’agricoltura e della pesca.
Al fine di stabilire se sussistono le suddette condizioni di deterioramento della produzione interna all’Unione, “in stretta cooperazione con gli Stati membri” la Commissione “assicura” il controllo delle importazioni dei prodotti rientranti nelle voci doganali indicate all’art.35, par.4.
Ai sensi dell’art. 24, par.4, l’inchiesta si deve concludere entro un anno di tempo, e, se entro tale termine non è pubblicato alcun atto di esecuzione, tutte le misure preventive urgenti eventualmente adottate cessano automaticamente e i dazi della tariffa doganale comune riscossi a seguito di tali misure sono rimborsati (cfr. art.27).
Nel decennale processo di progressiva “de-generalizzazione e contestuale regionalizzazione” delle preferenze tariffarie unilateralmente concesse, le istituzioni comunitarie hanno individuato tra i paesi meno sviluppati, che dal 1° gennaio 2014 beneficiano, quindi, del regime speciale EBA (Tutto Tranne le Armi) di cui all’art.1, par. 2 lett. c), una quindicina di paesi prevalentemente dell’ex Comunità degli Stati Indipendenti e dell’America latina (v. allegato 2 alla nota in commento), i quali, se, ai sensi dell’art.9, par.1, lett.b), tra l’altro, hanno ratificato “tutte le convenzioni elencate nell’allegato VIII”, possono beneficiare per l’importazione dei loro prodotti nella UE di una sospensione daziaria completa su tutti i prodotti dell’allegato IX, ad eccezione delle gomme da masticare, il cui “dazio specifico è limitato al 16% del valore in dogana” (cfr. art. 12, par.2).
Poiché la Commissione si fa garante sia dell’effettiva procedibilità della domanda che dell’effettivo rispetto degli obblighi e delle condizioni per l’ammissione del paese istante al particolare regime agevolato SPG+ secondo un complesso articolato di norme di cui agli articoli da 9 a 16 del regolamento, l’allegato III contenente la lista di cui al precedente punto 2. III risulta tuttora formalmente vuoto ed è, pertanto, soggetto a progressivo “riempimento” in forza di atti delegati, secondo i poteri conferiti alla stessa Commissione ex art.10, par.4 e art.36.
Allo stato attuale, tuttavia, secondo una ricompilazione operata dalla competente DG TRADE (e non DG TAXUD) risulterebbero riconfermati nel 2014 nella categoria SPG+ solo i seguenti 10 paesi (di cui alcuni non presenti nella lista dei 15 di cui all’ allegato presentato nel 2011 al Parlamento): Armenia, Azerbaigian (solo fino al 22 febbraio 2014), Bolivia, Capo Verde, Ecuador, Georgia, Mongolia, Pakistan, Paraguay e Perù.
Per i dettagli sulle misure transitorie generali si rimanda al testo della nota in oggetto.