Con la circolare 24/D del 30 dicembre 2013, l’Agenzia delle Dogane rende noto che dal 1° Gennaio 2014 è entrato in vigore il Regolamento UE 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (“DPI”), da parte delle autorità doganali, che abroga il vigente Reg. CE n. 1383/2003.
Considerata la necessità di rafforzare la tutela del mercato interno dell’UE nel mutato contesto economico commerciale globale, con il Reg. 608 la Commissione ha ridefinito le norme procedurali volte a promuovere controlli doganali armonizzati delle merci al fine di evitare la diversione all’interno dell’Unione europea delle merci contraffatte.
Rispetto alla normativa vigente, il nuovo Regolamento estende la tutela doganale a nuovi diritti e violazioni, introduce una procedura specifica per le piccole spedizioni, promuove lo scambio di informazioni con i Paesi Terzi per le merci in transito sospettate di violare un DPI ed istituisce una banca dati elettronica centrale (COPIS), in cui confluiranno tutte le informazioni relative alle domande d’intervento e alle violazioni dei citati diritti.
I procedimenti che hanno inizio prima del 1^ gennaio 2014 saranno governati dal Reg. 1383/2013.
Il Regolamento di applicazione UE n. 1352/2013 della Commissione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, serie L n. 341 del 4 dicembre 2013, che abroga il vigente Reg. 1891/2004 ed entra in vigore contestualmente al Reg. 608, stabilisce i 2 nuovi formulari da utilizzare per la presentazione alle autorità doganali delle domande d’intervento nazionali o unionali e della richiesta di proroga, unitamente alle note esplicative per la compilazione.
Il nuovo manuale ad uso dei titolari dei diritti sarà pubblicato il 1° gennaio 2014 sui siti delle Amministrazioni doganali inizialmente in lingua inglese, francese e tedesca; nel corso del 2014 saranno predisposte le versioni nelle altre lingue dell’Unione. Un corso di formazione in modalità e-learning sul Regolamento 608/2013, alla cui redazione hanno contribuito la Commissione e gli esperti degli Stati membri, potrà essere scaricato gratuitamente in lingua inglese sul sito web della Commissione http://ec.europa.eu/taxation_customs.
Altro materiale formativo sarà fruibile nella sezione “Academy” del sito web dell’UAMI, organismo che collabora con la Commissione per le attività formative: https://oami.europa.eu/ohimportal/it/
La circolare continua, illustrando le modalità che, sia i titolari di un diritto sulla proprietà intellettuale o qualunque persona autorizzata ad usare il diritto medesimo, sia i loro rappresentanti – così come individuati all’art.1 del “regolamento d’applicazione” – devono osservare in occasione della presentazione di una domanda d’intervento dell’autorità doganale, nonché gli adempimenti che gli Uffici sono tenuti a compiere per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni e perseguirne efficacemente gli obiettivi.
La normativa concernente il settore della lotta alla contraffazione, nonché i modelli di domanda di intervento (nazionale e comunitario) ed ogni altra informazione utile sono disponibili all’indirizzo: http://www.agenziadogane.gov.it/italiano/dcsd/contraffazione.htm.
Ai sensi della modifica delle competenze prevista dalla Direttoriale del n. 18757 del 6 novembre 2013, la materia della lotta alla contraffazione, finora trattata dall’Ufficio Centrale Antifrode è ripartita tra la Direzione centrale legislazione e procedure doganali e la Direzione centrale antifrode e controlli.
Più precisamente, la Direzione centrale legislazione e procedure doganali – Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l’utenza – in qualità di servizio doganale competente ai sensi degli artt. 9 e 14 del Reg. n. 608/2013, adotta le decisioni di accoglimento/rigetto della domanda, di revoca/modifica di precedenti decisioni di accoglimento e di proroga del periodo di intervento. Tale Ufficio riveste anche il ruolo di punto di contatto con gli omologhi servizi istituiti presso i competenti servizi doganali degli altri Stati membri per gli scambi informativi relativi alla gestione delle istanze di tutela come sopra specificato.
La Direzione centrale antifrode e controlli – Ufficio Investigazioni – mantiene le competenze sulle attività operative di controllo a livello nazionale ai sensi degli artt. 17 e seguenti del Reg. n. 608/2013, ivi compresa la gestione delle azioni, decise a livello internazionale, unionale e nazionale, la costituzione di gruppi di progetto finalizzati allo studio di particolari settori, nonché le relative analisi e indagini.
Le principali novità introdotte dal Regolamento 608/2013 possono essere riassunte come segue:
Ambito di applicazione e definizioni (artt. 1-3)
Sono oggetto di intervento ai sensi del Regolamento n. 608/2013 :
a) le merci dichiarate per l’immissione in libera pratica per l’esportazione o la riesportazione;
b) le merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell’Unione ;
c) le merci vincolate a un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco.
Sono invece escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento:
1) le merci immesse in libera pratica nell’ambito del regime della destinazione particolare (art. 1.3);
2) le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che siano prive di carattere commerciale (art.1.4);
3) le merci fabbricate con il consenso del titolare del diritto e quelle la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autorizzata da un titolare del diritto a produrne un certo quantitativo, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella convenuta tra tale persona e il titolare del diritto; siamo nel campo – rispettivamente – del c.d. “commercio parallelo”(considerando 6), cioè di diritti di proprietà intellettuale, per i quali non si è verificato l’”esaurimento del diritto”, e dei c.d. overruns o eccedenze – art.1.5.
Nuovi diritti di proprietà intellettuale :
In aggiunta a quanto previsto dal Regolamento previgente (n. 1383/2013), la tutela doganale viene estesa dal ad altre tipologie di DPI (art. 2) quali la “topografia di prodotto a semiconduttori”, il “modello di utilità” e la “denominazione commerciale purché protetta come diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione.”
Presentazione delle domande di intervento (Artt. 3-16)
I soggetti che sono titolati a presentare le domande di intervento sono indicati all’Articolo 3 del Regolamento.
Nel caso in cui il soggetto richiedente sia diverso dal titolare del diritto, è tenuto a fornire la dimostrazione del suo diritto a presentare domanda.
Tutti i documenti debbono essere debitamente sottoscritti e autenticati ai sensi della normativa nazionale e delle convenzioni internazionali regolanti la materia; l’autentica predisposta deve riguardare sia l’identità della persona che la carica ricoperta.
La documentazione posta a fondamento del proprio diritto potrà essere prodotta in copia; il Servizio doganale preposto alla ricezione delle domande di intervento (di cui al successivo punto 2 b) potrà, in qualunque momento, chiedere alla parte il documento in originale.
Trova applicazione il disposto del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della PA.
Per quanto attiene al regime della prova e, in particolare, alla validità delle legalizzazioni apposte sugli atti formati all’estero, si precisa quanto segue:
– atti formati all’estero, in Paesi con cui vigono appositi accordi internazionali – Trattati o Convenzioni –: non necessitano di ulteriori formalità e, quindi, hanno immediata e diretta validità in Italia;
– legalizzazioni formate nei Paesi aderenti alla Convenzione internazionale dell’Aja del 5 ottobre 1961 concernente l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri: sono valide in Italia a condizione che rechino “l’Apostille”, a norma della stessa Convenzione;
– atti formati all’estero, in Paesi diversi da quelli sopra citati: è necessaria la legalizzazione della firma del pubblico ufficiale che la attesta. Trovano applicazione, in questo caso, le disposizioni di cui all’art.33, comma 2, del citato D.P.R. n. 445/2000, secondo cui le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero.
Non sono oggetto di legalizzazione le firme apposte sugli atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati.
Nel caso in cui gli atti ed i documenti di cui sopra siano redatti in una lingua straniera, agli stessi dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
La circolare 24/D richiama inoltre l’attenzione sui seguenti punti :
Le domande di tutela e le richieste di proroga presentate entro il 31 dicembre 2013 e accolte ai sensi del Reg. 1383/2003 mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza ma non possono essere prorogate (art. 39 Reg.608/2013) o modificate. Tali istanze saranno trattate ai sensi del Reg.1383/20013, a prescindere dal momento (prima o dopo il 1° gennaio) in cui viene adottata la decisione.
– La presentazione della domanda, nazionale e unionale, a differenza del Reg. 1383/2003, come previsto dall’art. 6 del nuovo Reg. 608, viene presentata utilizzando un unico formulario di cui all’all.1 del Reg. di applicazione; per la richiesta di proroga – ai sensi dell’art.12 del Reg. 608 – si utilizza il formulario di cui all’all. 2 del Reg. di applicazione;
– Procedura sulle piccole spedizioni: secondo l’interpretazione dei servizi della Commissione, questa nuova procedura introdotta dal nuovo Regolamento, è comunque applicabile alle merci di cui si chiede la tutela in dette domande, ai sensi del regime transitorio previsto all’art. 39, purché siano soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 26(1).
Ai sensi della normativa nazionale vigente, questa procedura non è comunque applicabile in quanto prevede la distruzione delle merci prima dell’accertamento della violazione del diritto, come di seguito meglio chiarito;
– Al fine di evitare che in uno Stato membro vengano presentate più domande per tutelare lo stesso diritto di proprietà intellettuale, il Reg. 608 prevede che in ogni Stato membro potrà essere presentata per lo stesso diritto solo una domanda nazionale e una domanda unionale (art. 5.4).
Un’eccezione viene fatta per i titolari di licenze esclusive che coprono il territorio di due o più Stati membri, ai quali è concesso presentare più domande unionali purché siano autorizzati dal titolare ad avviare eventuali azioni legali in tali Stati membri per determinare la violazione del diritto (art. 3.3).
Così come disposto dalla Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, peraltro richiamata all’art. 5 del Reg. 608/2013, per ottimizzare l’interoperabilità tra la dogana e il settore commerciale in un ambiente privo di supporti cartacei, gli Stati Membri sono invitati ad utilizzare la procedura telematica in luogo della presentazione cartacea delle istanze secondo le seguenti modalità:
– Presentazione telematica: dal 1° gennaio 2014 gli SM dovranno utilizzare la nuova banca dati centrale COPIS per inserire – in formato elettronico – tutte le informazioni contenute nelle istanze presentate ai servizi doganali competenti; i dati – tranne quelli che il titolare indica come “riservati” – vengono trasmessi automaticamente a tutti gli SM e alla Commissione (art. 5.6).
Nel nostro Paese continuerà ad essere utilizzato il sistema Falstaff e a tal fine la Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione ha predisposto l’interfaccia system-to-system tra il sistema Falstaff e il COPIS, che consentirà il riversamento nel sistema unionale COPIS delle informazioni presenti nella banca dati italiana.
La stessa Direzione sta predisponendo su AIDA un corso e-learning per gli utenti esterni che dovranno accedere al servizio di presentazione delle istanze on line.
Tutto ciò premesso, in attuazione di quanto disposto all’articolo 5.6 del Regolamento in questione e ritenuto opportuno concedere ai titolari dei diritti un congruo periodo per consentire l’adeguamento tecnico alle nuove modalità procedurali, si dispone che, a partire dal 1^ luglio 2014, tutte le istanze, unitamente alla documentazione, dovranno essere presentate elettronicamente.
Si richiamano, al riguardo, le istruzioni della nota DCTI n° 169333 del 4 febbraio 2010 relativa alla presentazione on-line delle istanze di tutela, per quanto attiene alla presentazione contestuale della documentazione cartacea, in fase di prima applicazione.
– Per le domande di intervento e le richieste di proroga presentate in formato cartaceo fino al 30 giugno 2014 dovranno essere utilizzati i modelli allegati al Regolamento di applicazione citato.
Eventuali quesiti e corrispondenza relativa alla materia potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica della Direzione centrale legislazione e procedure doganali: dogane.legislazionedogane.dpi@agenziadogane.it.
– Ex-officio: la domanda di intervento presentata alle autorità doganali dopo la notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci può essere solo nazionale e deve essere presentata entro 4 giorni lavorativi dalla notifica della sospensione o del blocco (art. 5.3 a,b); questa procedura non è consentita per le merci deperibili (art. 18.1);
– Qualora le informazioni fornite nella domanda di intervento in corso di validità dovessero cambiare (un diritto cessa di avere effetto, ecc.), il destinatario della decisione è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio doganale competente (art.15); quest’ultimo, in caso di inadempienza, può decidere di sospendere la domanda di intervento;
– Nel caso di una domanda unionale, l’autorità doganale di uno Stato membro può decidere autonomamente di sospendere l’intervento nel proprio territorio se il destinatario della decisione non adempie agli obblighi previsti all’art.16.
L’elenco aggiornato delle autorità doganali degli SM a cui presentare le domande di intervento è consultabile sul sito web della Commissione Europea – DG TAXUD: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm.
Intervento delle autorità doganali (Artt.17-26)
Si premette che nel periodo di coesistenza delle decisioni di accoglimento delle domande ai sensi del Reg. 1383 e del Reg. 608, gli interventi degli uffici doganali dovranno seguire le seguenti modalità, come precisato dalla stessa Commissione europea nella nota di chiarimento inviata alle amministrazioni doganali degli Stati membri il 3 dicembre u.s. :
– L’intervento della dogana che si verifica prima del 1^ gennaio 2014 è regolato dalla procedura prevista nel Reg. 1383/2003, anche se lo stesso si svolge, in tutto o in parte, nel 2014;
– L’intervento della dogana che si verifica dopo il 1° gennaio 2014 sarà regolato dalla procedura prevista nel Reg. 608/2013, a prescindere dal Regolamento in base al quale è stata accolta la domanda di tutela.
Pur rimanendo nella sostanza invariate, le procedure di intervento dell’autorità doganale previste dal nuovo Regolamento presentano le seguenti novità rispetto al passato: 9
– Notifica alle parti: a seguito di decisione di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci sospettate di contraffazione che sono coperte da una decisione di accoglimento, le autorità doganali – entro 1 giorno lavorativo – informano sia il dichiarante o il detentore delle merci che, contemporaneamente o immediatamente dopo, il destinatario della decisione (art.17.3);
– Il termine di 10 giorni lavorativi per la durata del blocco/sospensione dello svincolo delle merci (3 giorni in caso di merci deperibili) rimane invariato ed è prorogabile di altri 10 giorni, La proroga non può essere concessa in caso di merci deperibili (art. 23 sub 1 ultimo capoverso e sub 4);
– Procedura ex-officio (art.18): le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore delle merci la decisione di blocco o di sospensione dello svincolo entro un giorno lavorativo da tale decisione e, immediatamente dopo, individuano la persona che, entro 4 giorni lavorativi, può presentare una domanda di tutela;
– Campionamento delle merci: è previsto solo per le merci contraffatte e usurpative (art.19.2);
– Uso delle informazioni: rispetto a quanto previsto in precedenza, il destinatario della decisione ha una maggiore facoltà di utilizzare le informazioni ricevute dalle autorità doganali, al fine di esercitare i suoi diritti (art. 21);
– Cooperazione con i Paesi terzi: per preservare la fluidità del traffico commerciale, le autorità doganali e la Commissione possono condividere alcune informazioni e dati con le autorità competenti dei Paesi terzi su sequestri, tendenze e rischi anche in relazione alle merci in transito in provenienti o destinate ai Paesi terzi. Le modalità per lo scambio dei dati indicati all’art. 22.2 verranno definite con atto di esecuzione della Commissione (art. 34.3) nel corso del 2014, dopo che sarà effettuato il monitoraggio degli accordi bilaterali vigenti tra gli SM e i Paesi terzi;
– Distruzione delle merci (cd. procedura semplificata)
L’art. 23 del Reg. 608 prevede che, entro 10 giorni lavorativi dalla notifica del blocco delle merci, il destinatario della decisione, il dichiarante o il detentore delle merci debbano confermare per iscritto il loro consenso alla distruzione delle merci.
Un caso di mancata conferma da parte del dichiarante o del detentore delle merci, il destinatario della decisione ha l’obbligo di avviare un procedimento che accerti la violazione del DPI.
Questa procedura, già prevista dal vigente Reg. 1383/2003, non è stata mai applicata dall’autorità doganale italiana in quanto presenta elementi di incompatibilità con la normativa nazionale vigente dettata dal codice di procedura penale; un tale accordo risulterebbe essere, di fatto, di tipo privatistico tra le parti e si pone in contrasto con l’obbligo, in capo ai funzionari doganali nella loro veste di ufficiali di P.G., di riferire senza indugio all’A.G. ex articolo 347 c.p.p.;
Procedura specifica sulle piccole spedizioni e loro distruzione (Artt.25-26)
– E’ stata introdotto e definito il concetto di piccola spedizione: ai sensi dell’art. 2.19 si tratta di una spedizione postale o a mezzo corriere espresso che comprende fino a tre unità oppure che ha un peso lordo inferiore a 2 kg; per «unità», se disimballata, si intendono merci della nomenclatura combinata classificate secondo l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune o, se imballata, l’imballaggio di tali merci destinato ad essere venduto al dettaglio al consumatore finale;
– La modifica delle quantità fissate nella definizione di piccole spedizioni può essere modificata con atto delegato della Commissione (art. 280 del TFUE e artt. 34, 35 del Reg. 608/2013);
– Questa procedura prevede che il richiedente ne faccia esplicita richiesta nella domanda di intervento – casella 10 del formulario – e accetti di sostenere i costi per la distruzione delle merci ai sensi dell’art. 6.3 q);
– La distruzione delle merci oggetto di piccole spedizioni sospettate di essere contraffatte o usurpative, secondo le condizioni previste agli artt. 25 e 26, può avvenire solo per le merci contraffatte e piratate, non deperibili e che sono coperte da una decisione di accoglimento di una domanda di intervento.
Viene richiamato su questo punto, come per la citata procedura semplificata, il medesimo criterio di incompatibilità con il sistema processuale penalistico nazionale che non consente l’immediata distruzione dei beni prima di aver accertato il reato.
Responsabilità, costi e sanzioni (Artt 27-30)
– Dal momento del blocco o della sospensione dello svincolo della merce, se richiesto dalle autorità doganali, il destinatario della decisione potrà essere chiamato a rimborsare i costi sostenuti da dette autorità, dal momento del blocco o dalla sospensione dello svincolo, compreso il magazzinaggio e la manipolazione; lo stesso fornisce a proprie spese le eventuali traduzioni utili ai fini dell’intervento. Può richiedere di conoscere le informazioni sul luogo, sulle modalità di magazzinaggio e una stima dei costi da sostenere (art. 29);
– In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal Reg. 608/2013, le autorità doganali dovranno comunicare alla Commissione le eventuali sanzioni, comprese le successive modifiche, comminabili ai destinatari della decisione (art. 30).
Scambio di informazioni (Artt.31-33)
– In conformità con quanto stabilito dagli artt. 31 e 32, le autorità doganali trasmettono alla Commissione tutte le informazioni e i dati relativi alle istanze, comprese le decisioni di accoglimento, le proroghe, le revoche, le modifiche, le sospensioni delle decisioni di accoglimento e il mancato svincolo o blocco delle merci, eccetto i dati personali, tramite la banca dati centrale COPIS.
Considerato che la nuova banca dati unionale contiene anche i dati relativi alle violazioni, gli stessi dovranno essere inseriti con accuratezza e aggiornati in tempo reale.
Su richiesta del Parlamento europeo e allo scopo di creare sinergie e ottimizzare le informazioni contenute nelle diverse banche dati, è prevista la realizzazione di un’interfaccia tra il sistema COPIS e il sistema AFIS (MAB) tramite un link sulla piattaforma COPIS.
Comitato, delega e disposizioni finali (Artt. 34-40)
Alla Commissione, in conformità con il Reg. UE 182/2011, sono attribuite le competenze per gli atti di esecuzione che definiscono i modelli dei formulari delle domande di intervento, delle istanze di proroga e le modalità di scambio delle informazioni con i Paesi terzi (art.34).
Istruzioni operative agli uffici doganali
Al fine di assicurare quanto previsto all’articolo 17 sub 4, relativamente alla comunicazione delle informazioni pertinenti il sequestro al destinatario della decisione, gli uffici che hanno sospeso lo svincolo o hanno proceduto al blocco della merce, nella comunicazione della notizia di reato ex art. 347 c.p.p., provvederanno a chiedere contestualmente all’Autorità Giudiziaria il nulla osta alla trasmissione dei dati rilevanti allo scrivente e al titolare del DPI.