l’Unione riconosce i programmi di associazione commerciale di alcuni paesi terzi che sono stati sviluppati conformemente al SAFE (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell’Organizzazione mondiale delle dogane. Di conseguenza, l’Unione concede agevolazioni agli operatori economici di un paese terzo aderenti ad un programma di partenariato commerciale promosso dalle autorità doganali di tale paese.
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 58/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ha introdotto modalità per indicare, nelle dichiarazioni sommarie di entrata, gli speditori che beneficiano della qualifica di aderenti ad un programma di partenariato commerciale.
Con il Regolamento di esecuzione (UE) N. 174/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 è stato esteso anche al trasportatore l’obbligo di comunicare nella dichiarazione sommaria di entrata un numero di identificazione in forma codificata per migliorare l’analisi dei rischi.
Al fine di concedere le agevolazioni pertinenti agli operatori diversi dallo speditore indicati in una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita o in una dichiarazione doganale sostitutiva è necessario adattare gli allegati 30 bis, 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione per poter inserire il numero d’identificazione unico del paese terzo di tali operatori, che detto paese ha comunicato all’Unione. Può essere indicato tale numero anziché il numero EORI dell’operatore interessato.
Nell’allegato 30 bis è necessario apportare precisazioni riguardanti l’uso del nome e dell’indirizzo, o dei codici numerici destinati a identificare le parti.