La Direzione Centrale Gestione Tributi, con nota prot. 165682/RU/ACGT del 12.01.2010, ha autorizzato la Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria dell’Agenzia delle Dogane alla sperimentazione, a partire dal 1° marzo 2010 e per un periodo di sei mesi, del progetto di sdoganamento anticipato (pre-clearing) nel Porto di Napoli.
A riguardo l’Agenzia fornisce alcune linee guida, le quali saranno successivamente integrate con un procedurale operativo alla cui stesura parteciperanno gli altri attori coinvolti nel progetto.
Le linee guida precisano che ai fini dell’attuazione della fase sperimentale del pre-clearing, è indispensabile che il manifesto merci in arrivo (MMA) sia predisposto e trasmesso, in modalità telematica, al competente ufficio doganale almeno 24 ore prima dell’arrivo della nave e che le dichiarazioni doganali siano presentate in procedura ordinaria. Le istruzioni dettate dall’Agenzia potranno tuttavia essere utilizzate anche dai soggetti domiciliatari che aderiranno alla procedura di sdoganamento telematico per i regimi all’importazione in procedura di domiciliazione di cui alla circolare dell’Agenzia delel Dogane n. 22/D del 26.11.2009.
Il progetto di pre-clearing si pone l’obiettivo di semplificare ed ottimizzare le procedure doganali nel Porto di Napoli avvalendosi dei nuovi principi normativi adottati in materia, anche a livello comunitario [Reg. CE n. 312/2009 Reg. CE n. 450/2008 del 23 aprile 2008; Reg. CE n. 648/2005 del 13 aprile 2005; D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in Legge n. 80 del 14.05.2005].
Il processo di semplificazione si basa sulla creazione di un sistema unitario di comunicazione con collegamento e scambio di dati tra i soggetti interessati, pubblici e privati operanti presso l’infrastruttura portuale partenopea. Il principio alla base di tale meccanismo è che attraverso il controllo integrato dei flussi delle merci si accresce l’efficienza dei controlli, si abbattono i tempi di effettuazione delle operazioni doganali e gli attori del ciclo portuale possono disporre delle informazioni di competenza in tempo reale.
Il MMA viene trasmesso dall’operatore anticipatamente, in modalità telematica, almeno 24 ore prima dell’arrivo della nave. Esso, corredato del codice identificativo del terminal di destinazione, o del codice magazzino virtuale “099” da utilizzare esclusivamente per lo sdoganamento in linea, costituisce richiesta di autorizzazione per le merci da sbarcare.
A seguito dell’avviso di arrivo della nave in rada da parte della Capitaneria di Porto, l’operatore comunica il risultato dello sbarco. Tale messaggio, inviato dal terminalista, sostituisce la comunicazione presentata su supporto cartaceo all’Ufficio doganale di competenza. La Dogana si riserva la possibilità di chiedere, contestualmente alla presentazione del manifesto anticipato, anche la presentazione delle polizze di carico.
In base alla trasmissione telematica del MMA il sistema informatico genera le partite di A/3. Prima della convalida del flusso provvisorio da parte della Dogana l’operatore può procedere alla rettifica dei dati iscritti a Manifesto.
Successivamente, l’Ufficio delle Dogane provvede alla convalida del MMA. Eventuali rettifiche del manifesto dopo la sua convalida saranno consentite, ma dovranno essere autorizzate dal competente ufficio doganale secondo le modalità di rito.
A seguito della convalida del MMA, sussistendo le condizioni previste dall’art. 6, comma 2, del D.Lvo 374/90, gli operatori possono inviare telematicamente le dichiarazioni doganali delle merci. All’atto della convalida delle dichiarazioni il sistema genera l’esito del controllo (CA, CD, CS o VM), il quale sarà immediatamente comunicato, via mail, al dichiarante delle merci.
Il gestore del terminal di T.C., attraverso l’interscambio delle informazioni con il sistema telematico doganale (colloquio con i terminalisti), conoscerà gli esiti delle dichiarazioni – CA, CD, CS o VM relative alle A3 di propria competenza. In ciascuna dichiarazione doganale di esito, saranno riportati nella casella 40 gli estremi della relativa partita di A/3 generata dal MMA.
In caso di interruzione del sistema informatico (doganale e/o dell’operatore) si procede all’iscrizione delle partite di merci con l’analoga procedura prevista per la presentazione del MMA cartaceo. L’operatore trasmette i dati relativi alle provviste di bordo al sistema doganale, al più tardi al momento dell’arrivo della nave.
Per quanto riguarda infine gli adempimenti relativi allo sbarco, la Capitaneria di Porto ufficializza l’arrivo della nave porta-container, dandone immediata comunicazione, via mail, all’Ufficio delle Dogane e alla G.d.F. A seguito di tale adempimento, le merci esistenti a bordo si considerano arrivate negli spazi doganali.
Il visto sbarcare è effettuato dalla G.d.F. con le modalità di rito. Al momento dello sbarco:
a) per le merci esitate CA è previsto il rilascio immediato, fatti salvi tutti gli ulteriori adempimenti prescritti dalle altre Amministrazioni (Veterinario, Sanità marittima, Fitopatologo, CITES). Per le merci soggette al rilascio del N.O. sanitario, la bolletta doganale sarà trattenuta dal Capo Ufficio di Controllo fino alla presentazione del prescritto certificato;
b) per le merci esitate CD, CS e VM è previsto il posizionamento in aree appositamente individuate dall’Autorità Portuale fino all’espletamento delle formalità doganali.
Nel caso in cui la merce non dovesse risultare idonea al controllo sanitario, il Responsabile dell’Ufficio è autorizzato a disporre l’annullamento della bolletta doganale adoperando tutte le cautele possibili affinché la merce abbia l’esito stabilito dall’Autorità sanitaria.
In ogni caso di annullamento della bolletta è sempre necessario procedere a visita fisica della merce. Il visto uscire dagli spazi doganali è effettuato dalla G.d.F. con le modalità di rito.
Per le merci da introdurre nei magazzini/recinti di temporanea custodia, il gestore verifica le partite introdotte e comunica tempestivamente – entro due ore dall’introduzione in magazzino – all’Ufficio delle Dogane, ai fini delle dovute rettifiche, le eventuali incongruenze riscontrate.
Eventuali irregolarità o differenze riscontrate rispetto alle partite iscritte nel MMA convalidato, sono imputabili al vettore fino al momento della presa in carico da parte del gestore di magazzino/recinto di T.C. o della presentazione della dichiarazione di esito di cui sopra. Per le partite non rispondenti ai dati del MMA, o non ricevute, il gestore del terminal è tenuto a darne tempestiva comunicazione – entro 2 ore – all’Ufficio delle Dogane, che provvederà alle rettifiche delle schede di A/3.
Con l’invio all’Ufficio delle Dogane del messaggio di conferma di entrata delle partite di sua pertinenza, il gestore del terminal subentra nella responsabilità del vettore.
Allegati: Agenzia Dogane – 2010 – Direzione Regionale Campania – 3861 – 4022010