Con la nota Prot. RU 68241 del 27 giugno 2014, l’Agenzia delle Dogane fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2014. A tal riguardo fa presente quanto segue.
l) Disponibilità del software
Con nota RU 70253, del 26.06.2014, la Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione ha comunicato la disponibilità del software utile alla compilazione e alla stampa delle dichiarazioni in oggetto.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto sul supporto informatico da allegare alla medesima dichiarazione. Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezioni delle dichiarazioni:
– per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operative dell’impresa o nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
– per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
– per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane di Roma I.
II) Importo rimborsabile
In attuazione dell’art. 61, comma 4, del D.L. n.1/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, la misura del beneficio riconoscibile è pari a:
€ 216,5 8609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2014.
III) Aventi diritto, termini di presentazione della dichiarazione e modalità di fruizione del rimborso
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, ferma restando l’esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, si ribadisce che hanno diritto al beneficio sopra descritto:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Attesa la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), gli Uffici doganali vengono invitati allo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto sopra distinti. Le Direzioni regionali ed interregionali e la Direzione interprovinciale di Trento e Bolzano provvederanno ad impartire le opportune indicazioni agli Uffici dipendenti nonché a rappresentare all’Area Centrale eventuali criticità.
Per ottenere il rimborso dell’importo sopra evidenziato, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano, pertanto, l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’ 11 ottobre 2000) dal 1° luglio ed entro il sopraindicato termine del 31 luglio 2014. Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato. Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato deii’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (lnternational bank address number). Come già evidenziato nelle precedenti comunicazioni, quanto alla documentazione da utilizzare per comprovare gli avvenuti consumi, si conferma che: i soli esercenti l’attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante; gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto.
IV) Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda infine che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2014 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2015. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del DPR n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere trasmesse entro il 30 giugno 2016.L’Agenzia ricorda che ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Allorché, poi, il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto DPR n. 445/2000, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.
Allegati: Agenzia Dogane – Note – 68241 – 27062014