Il Reg. (UE) N. 659/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, allinea i poteri e le competenze della Commissione agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), conferendole il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in merito.
Alla Commissione viene delegato in particolare il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE (atti delegati) riguardo all’adozione di disposizioni diverse o specifiche in relazione a merci o a movimenti particolari, all’adeguamento del periodo di riferimento e dei tassi di copertura Intrastat, alla precisazione delle condizioni per la fissazione delle soglie di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 638/2004, alla specificazione delle condizioni atte a semplificare le informazioni richieste per singole transazioni di minore rilevanza economica e alla definizione dei dati aggregati.
Nell’adozione degli atti delegati, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve anche assicurare che gli atti delegati previsti negli atti legislativi non comportino ulteriori significativi oneri per gli Stati membri o i rispondenti e che continuino a essere quanto meno onerose possibili.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 638/2004 sono infine attribuite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare le modalità di raccolta dei dati, in particolare i codici da utilizzare, la determinazione della ripartizione delle stime, le disposizioni tecniche per la compilazione delle statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, e gli eventuali provvedimenti necessari a garantire che la qualità delle statistiche trasmesse soddisfi i criteri di qualità dei dati.
Il comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri (il «comitato Intrastat») di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 638/2004 fornisce consulenza alla Commissione e le presta assistenza nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione.