l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 23/E del 24 luglio 2014 fornisce alcune delucidazioni riguardanti il regime speciale Iva per il commercio di prodotti editoriali, alla luce del Dl 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 90/2013, che ha modificato l’articolo 74, primo comma, lettera c), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Tale decreto ha infatti introdotto a partire dal 1° gennaio 2014 una serie di novità che hanno semplificato le modalità di imposizione e riscossione dell’Iva, in deroga alle ordinarie disposizioni contenute nei titoli I e II del DPR n. 633 del 1972. Le novità riguardano l’introduzione di un sistema cd. “monofase”, caratterizzato dal fatto che la corresponsione dell’imposta sui prodotti in questione, gravante nella misura ridotta del 4%, avviene da parte di un unico soggetto passivo, quale l’editore.
La circolare precisa che l’IVA sui giornali quotidiani, periodici, libri, con i relativi supporti integrativi e cataloghi, si calcola in relazione al numero delle copie vendute, consegnate o spedite, diminuito di una percentuale (pari al 70% per i libri e all’80% per i giornali quotidiani e periodici) a titolo di resa. L’imposta è dovuta dall’editore in base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale. In assenza del prezzo di vendita, il regime speciale non si applica.
Il documento di addebito, emesso dall’editore e dai successivi cedenti di prodotti editoriali (es. distributori e i rivenditori), non ha rilevanza ai fini della rivalsa né ai fini della detrazione da parte degli acquirenti. Resta tuttavia salva la detraibilità dell’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi riguardanti le operazioni di commercializzazione dei prodotti editoriali, ancorché quest’ultime, siano equiparate, alle operazioni non soggette ad IVA.
L’aliquota ridotta del 4% è estesa, a prescindere dai requisiti per l’applicazione del regime monofase, anche alle attività nell’ambito, come le prestazioni di composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa e i contratti d’opera o appalto per la realizzazione di un prodotto editoriale.
Ai supporti integrativi si applica il regime speciale con le stesse modalità previste per i libri, cioè con forfetizzazione della resa e aliquota Iva ridotta del 4%. Il Dl 63 definisce il “supporto integrativo” come tutti quei nastri, dischi, videocassette e altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente.
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della circolare.
Allegati:Agenzia Entrate – 2014 – Circolaree – 23E – 24072014