Con sentenza della Seconda Sezione del 3 luglio 2014 pronunciata su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Causa C-165/13), la Corte di Giustizia dell’UE chiarisce che l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, in combinato disposto con l’articolo 7 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione consente ad uno Stato membro di designare come debitore dell’accisa una persona che detiene per scopi commerciali, nel territorio fiscale di tale Stato, prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo in un altro Stato membro in circostanze come quelle del procedimento principale, sebbene tale persona non sia il primo detentore di tali prodotti nello Stato membro di destinazione.

Allegati:

Corte – 2014 – Causa C165_13 – Domanda di pronuncia – 3.04.2013

Corte – 2014 – Causa C165_13 – Sentenza – 3.07.2013