La Commissione Tributaria Regionale di Genova ha stabilito in una recente pronuncia (sentenza 13 gennaio 2015, n. 36) che gli avvisi di accertamento emessi dalla Dogana senza concedere al contribuente il diritto di replicare nel termine di 30 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo (cd. contraddittorio preventivo) vanno considerati nulli. Sulla stessa linea si è espressa anche la Commissione tributaria provinciale della Spezia con due sentenze (nn. 38 e 39 del 20 gennaio 2015) ribadendo la nullità degli atti impositivi emessi in violazione della norma di cui all’art.12, comma settimo, legge 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente).
Nei casi di specie, l’ufficio doganale aveva notificato allo spedizioniere doganale l’avviso di accertamento unitamente al processo verbale di constatazione, senza concedere un congruo termine per presentare osservazioni e richieste, come prevede il sopra richiamato articolo dello Statuto del Contribuente. Il motivo della notifica congiunta del processo verbale e dell’avviso di accertamento e di constatazione era stato giustificato dalla dogana con il fatto che la contestazione era scaturita da controlli effettuati solo a livello documentale, senza alcun accesso presso la sede dell’operatore. I giudici tributari hanno precisato che il mancato rispetto del termine del contraddittorio preventivo determina in ogni caso la nullità dell’avviso di accertamento, anche quando i controlli sono stati effettuati in mancanza di accesso diretto ai locali dell’operatore.
La Circolare 2/D è disponibile al seguente link