petrolio

Con la circolare 4/D del 17 marzo 2015, l’Agenzia delle Dogane informa che di aver rilevato difformità sul territorio nelle procedure di accertamento, adottate in occasione delle operazioni di immissione in libera pratica di prodotti energetici di cui all’art.21, comma 2, del D.lgs. 504/95 introdotti in deposito fiscale nazionale. Dopo aver ricordato che, a norma dell’art. 2, comma 1, di tale decreto legislativo, l’importazione, al pari della fabbricazione, è uno dei presupposti dell’insorgenza dell’obbligazione tributaria relativa all’accisa, antecedente al verificarsi delle condizioni per la sua esigibilità (indicate al comma 2 del medesimo articolo) e che l’art.3 del predetto TUA prescrive, inoltre, che il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità, chiarisce che in tutti i casi di immissione in libera pratica con introduzione in deposito fiscale nazionale dei suddetti prodotti finiti, indipendentemente dalla tipologia di controllo per essi selezionata da parte del circuito doganale, al pari di quanto ordinariamente effettuato alla fabbricazione, occorre inderogabileìmente procedere alla determinazione quali-quantitativa delle partite introdotte in deposito. Tale operazione deve essere condotta, eventualmente sotto vigilanza fiscale, anche negli impianti in cui non risulta istituito l’ufficio finanziario di fabbrica, attraverso le consuete metodologie adottate anche nel caso di determinazione della produzione, che vengono riepilogate nella circolare in oggetto.

In nessun caso, al fine dell’applicazione della disciplina delle accise, può essere consentito l’accertamento quantitativo a bordo della nave dei prodotti energetici trasportati allo stato sfuso, a norma dell’art. 62 del T.U.L.D., in carenza della necessaria documentazione comprovante il rispetto da parte delle cisterne del predetto mezzo degli standard adottati per lo stoccaggio presso i depositi fiscali. 
Peraltro, richiedendo la circolazione dei prodotti di che trattasi l’esatta determinazione della quantità spedita, ancor più nei casi di emissione di e-AD per movimentazioni in regime sospensivo verso destinatari comunitari, solo l’accertamento del prodotto effettuato nel rispetto dei canoni sopraindicati può considerarsi in linea con la prescritta determinazione quantitativa del medesimo.

Inoltre, allo scopo di disporre di elementi utili a valutare l’attendibilità del valore in dogana dichiarato all’atto dell’immissione in libera pratica ma anche ai fini di eventuali revisioni dell’accertamento condotte ai sensi dell’art. 78 del CDC, l’Agenzia segnala l’opportunità di consultare come fonti di informazione sulle quotazioni internazionali (Platt’s – CIF med) i rilevamenti statistici del Ministero delle Sviluppo Economico.

Sempre per la verifica del valore dichiarato, qualora sia necessario procedere a conversione di unità di misura, dovrà utilizzarsi la densità a 15°C risultante dal predetto accertamento quali-quantitativo ovvero, laddove ritenuto congruo, quella indicata nei documenti a corredo della dichiarazione di importazione.

La Circolare dell’ Agenzia Dogane è disponibile al seguente