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Con comunicato dell’8 maggio 2015 l’Agenzia delle Dogane informa che, a seguito di vari confronti intervenuti con la Commissione europea, sono state definite nuove linee guida operative in tema di accertamento e contabilizzazione delle Risorse Proprie Tradizionali.
In particolare, è stato precisato che la comunicazione del debito al contribuente non può più essere effettuata una volta che sia inutilmente decorso il termine di 3 anni previsto dall’art. 221.3 del Codice doganale comunitario. Ciò in quanto tale termine ha una valenza “decadenziale” e non “prescrizionale”, che preclude all’amministrazione ogni possibile azione di accertamento e recupero dei diritti doganali una volta spirato.

In presenza di un procedimento giudiziario avviato in ragione della rilevanza penale dell’obbligazione doganale, l’operatività del termine triennale in questione è regolata, invece, dalla disciplina vigente in ciascuno Stato membro grazie all’apposito rinvio operato dall’art. 221.4 dello stesso Codice.

Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, vige il principio per cui in mancanza di un espresso richiamo normativo al carattere decadenziale del termine utile all’esercizio di un diritto, tale termine va inteso come prescrizionale, e la prescrizione, per poter avere efficacia, deve essere eccepita dalla parte interessata (ex art. 2938 c.c..).

Poiché la Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di un procedimento penale, l’amministrazione per poter agire nei confronti del contribuente deve comunicare la notizia di reato all’A.G. entro il termine di tre anni (prescrizionale) ex art.221.3 CDC, ciò comporta che l’azione di accertamento e recupero dei diritti può essere avviata anche in caso di tardiva notifica della notizia criminis, salvo che la parte eccepisca l’intervenuta prescrizione dinnanzi al giudice tributario presso il quale sia stata eventualmente impugnata la pretesa erariale, e lo stesso giudice accerti tale circostanza con la sentenza.

Secondo il comunicato, poiché in base alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, l’IVA all’importazione (in quanto “diritto di confine”) è assimilata ai dazi doganali, la disciplina recata dal Codice doganale comunitario in materia di accertamento e riscossione – così come interpretata dalle nuove linee guida scaturite dal confronto con l’Ue – si rende applicabile anche a tale imposta. L’Agenzia informa di aver impartito apposite istruzioni in tal senso agli Uffici territoriali, sia con riferimento agli accertamenti “futuri” che a quelli ancora in trattazione.

La Comunicazione dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link