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Con la risoluzione n.39/E del 20 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate, a rettifica della risoluzione n. 133/E del 30 aprile 2002 con la quale veniva istituito il codice tributo “6740” per la fruizione del credito d’imposta mediante compensazione, comunicava l’avvenuto aggiornamento delle modalità di compilazione del modello F24 relativamente all’agevolazione sul gasolio per autotrazione consumato dagli esercenti del settore del trasporto. Tale iniziativa rispondeva all’esigenza di associare contestualmente, già nel modello F24, le compensazioni effettuate dall’esercente all’anno di presentazione della dichiarazione di rimborso ed al trimestre solare in cui si è realizzato il consumo del gasolio, presupposto dell’agevolazione. Come noto, l’agevolazione in esame ha subìto una ristrutturazione a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 9 giugno 2000, n.277, recante le norme regolamentari che disciplinano il beneficio fiscale, dall’art. 61, comma 1, del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/12.

Con la nota RU/57015 del 14 maggio 2015, l’Agenzia delle Dogane illustra la nuova situazione, evidenziando come, in estrema sintesi, sia ora consentito richiedere il rimborso dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante con periodicità trimestrale. Inoltre, l’Agenzia sottolinea come sia stato disposto un nuovo termine di presentazione della dichiarazione, da effettuare entro il mese successivo al trimestre solare di riferimento. Anche il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito, riconosciuto per effetto del formarsi del silenzio-assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle dogane, è stato ampliato al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto.

Ciò ha determinato la necessità di apportare delle modifiche alle regole di utilizzo del codice tributo “6740” e di compilazione del modello F24. In primo luogo, nel campo intestato alla “rateazione/regione/prov/mese-rif” (contraddistinto con il numero 2), va ora indicato il numero della rata con un formato a quattro caratteri “NNRR”, dei quali, i primi due “NN” rivelano il trimestre solare (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre ed ottobre-dicembre) ovvero 01, 02, 03, 04, e gli altri due “RR” rappresentano l’anno solare di riferimento dei consumi di gasolio ovvero, per quello in corso, 15. In tal modo, l’inserimento dei caratteri 0315 nel campo “rateazione/regione/prov/mese-rif” indica il trimestre luglio-settembre dell’anno 2015.

Inoltre, nel campo intestato all’anno di riferimento (contrassegnato con il numero 3), va indicato l’anno di presentazione della dichiarazione, riferita al trimestre solare inserito nel campo 2, nel formato “AAAA”.

Da ultimo, con riguardo ai crediti riferiti ai consumi di gasolio dei trimestri dell’anno 2014 ancora non utilizzati in compensazione, un’associazione di categoria ha segnalato difficoltà di alcuni operatori a ricollegare i medesimi al trimestre solare di riferimento, non essendo i sistemi informatici in grado di ricomporre le suddette informazioni.

In proposito, qualora si realizzassero le fattispecie sopra delineate, nel campo intestato alla “rateazione/regione/prov/mese-rif” (contraddistinto con il numero 2) del modello F24, potranno essere inseriti i caratteri 0414 unitariamente per tutti i trimestri dell’anno 2014; nel campo intestato all’anno di riferimento (contrassegnato con il numero 3), resta ferma l’indicazione dell’anno di presentazione della dichiarazione ovvero l’anno 2014, per i primi tre trimestri dell’anno solare, e l’anno 2015, per il quarto trimestre.

Si rammenta, in ogni caso, l’obbligo di osservanza del limite temporale fissato dal citato art. 61, comma 1, lett. b) del D.L. n.1/2012 per l’utilizzo in compensazione dei crediti in esame.

La Nota dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link