Poichè il regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, ha subito sostanziali modifiche dalla data della sua adozione, le istituzioni europee hanno deciso la sua rifusione in un nuovo testo normativo, ai fini di maggiore chiarezza della normative ivi contenuta. Il nuovo regolamento 755/2015 ribadisce l’esigenza di liberalizzazione le importazioni, vale a dire di rimuovere qualsiasi restrizione quantitativa, salvo ciò non sia necessario per tutelare gli interessi dell’Unione e le esigenze degli operatori europei, tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti. In taluni casi pertanto si ammette la possibilità di assoggettare determinate importazioni a vigilanza. In particolare, è compito della Commissione adottare le misure di salvaguardia richieste dagli interessi dell’Unione. Determinate misure di vigilanza o di salvaguardia di portata limitata a una o più regioni dell’Unione possono rivelarsi più adatte di misure applicabili all’intera Unione. Tuttavia, tali misure vanno autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale. Occorre far sì che esse siano temporanee e perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno. Nel caso in cui sia applicata una vigilanza dell’Unione, è opportuno subordinare l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento di vigilanza che risponda a criteri uniformi. Tale documento deve essere rilasciato, su semplice richiesta dell’importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo ad alcun diritto d’importazione per l’importatore. Di conseguenza, il documento di vigilanza va utilizzato soltanto finché non sia modificato il regime d’importazione.
Ai fini di una buona gestione amministrativa e di assistere degli operatori dell’Unione, è opportuno allineare per quanto possibile il contenuto e la presentazione del documento di vigilanza sui formulari di licenze d’importazione di cui al regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione (1), al regolamento (CE) n. 3168/94 della Commissione (2) e al regolamento (CE) n. 3169/94 della Commissione (3), nonché rammentare le caratteristiche tecniche del documento di vigilanza.
Nell’interesse dell’Unione, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza dell’Unione.
È necessario adottare precisi criteri di valutazione dell’eventuale pregiudizio e istituire una procedura d’inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di varare, in caso di urgenza, le misure necessarie.
A tal fine è opportuno prevedere disposizioni particolareggiate sull’apertura di detta inchiesta, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull’audizione degli interessati, sull’elaborazione delle informazioni ricevute e sui criteri di valutazione del pregiudizio. Per ulteriori dettagli si rimanda al testo del Regolamento.
Il Regolamento del Parlamento Europeo è disponibile al seguente link