BENZINA: VOLA A RECORD 1,613 EURO;CONSUMATORI INSORGONO

Con la nota Prot.: 104552/RU del 23 settembre 2015, l’Agenzia delle Dogane comunica che con riferimento all’agevolazione in oggetto, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2015. A tal riguardo vengono fornite una serie di precisazioni.

I) Disponibilità del software

ul sito Internet dell Agenzia (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2015) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2015.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione. Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezioni delle dichiarazioni:

.                                                   per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente 
rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;

.                                                   per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;

.                                                   per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane di Roma I.

II) Importo rimborsabile

In attuazione dell’art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre.

III) Aventi diritto, termini di presentazione della dichiarazione e modalità di fruizione del rimborso

 

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che hanno diritto al beneficio sopra descritto:

.                                                   a)  gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

.                                                   b)  gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

.                                                   c)  le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;

.                                                   d)  gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Per ottenere il rimborso dell’importo indicato al paragrafo II), ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano, pertanto, l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) dal 1° ottobre ed entro il sopraindicato termine del 31 ottobre 2015.

L’Agenzia precisa, inoltre, che, a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato.

Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato dalla stessa Agenzia delle Dogane con la nota RU-57015 del 14.05.2015.

Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

Come evidenziato nelle precedenti comunicazioni, quanto alla documentazione da utilizzare per comprovare gli avvenuti consumi, si conferma che:

.                                                   gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;

.                                                   i soli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante.

 

IV) Fattispecie escluse dall’agevolazione

La legge 23.12.2014, n. 190, ha ristretto all’art.1, comma 233, il campo di applicazione dell’agevolazione in esame escludendone il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, caratteristica del mezzo che a decorrere dal 1° gennaio 2015 preclude l’accesso al trattamento agevolato. Pertanto, il soggetto che presenta la dichiarazione trimestrale attesta (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) puntualmente l’insussistenza della descritta condizione che impedisce il riconoscimento del credito d’imposta dichiarando, a tal fine, che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. 
A tal riguardo, considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da “Euro 1”, sono classificabili come appartenenti a quelle “Euro 0 o inferiore” i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea. 
Tanto premesso, appare utile ribadire che non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai:

–                                                   veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle lett. a), b) e c) del paragrafo III;

–                                                   veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lett. a) del paragrafo III.

V) Invio telematico delle dichiarazioni

L’Agenzia ricorda che gli interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. A tal riguardo, si vengono precisate le modalità tecniche ed operative finalizzate all’utilizzo del Servizio suddetto, ed in particolare:

• gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;

• le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito dell’Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa.

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:

• utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2015”.

Oppure:

• fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2015 – Software gasolio autotrazione 3° trimestre 2015”, per predisporre autonomamente i file da inviare.

VI) Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre

Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2015 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2016. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2017.

Conclusivamente, la nota in oggetto ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Allorché, poi, il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto DPR n. 445/2000, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Le Nota dell’ Agenzia Dogane è disponibile al seguente link