Con Circolare n.12/D del 14 ottobre 2015, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce I seguenti chiarimenti sull’uso degli alcolometri e densimetri per alcole per i fini fiscali.
Com’è noto, la determinazione del volume a 20°C dell’alcole anidro contenuto nelle miscele idroalcoliche (spiriti, acquaviti e flemme) è effettuata, tra l’altro, con l’utilizzo di alcolometri graduati e delle tavole alcolometriche pratiche, estratte dalle tavole internazionali di cui alla raccomandazione R22 (edizione 1975) dell’Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale.
Tali strumenti sono stati utilizzati per gli accertamenti ai fini fiscali sin dal 1° gennaio 1985, data dalla quale, in applicazione dell’art. 6 della legge 21 luglio 1984, n. 362, le aliquote di imposta gravanti sull’alcol etilico sono state applicate con riferimento all’ettanidro alla temperatura di 20°C (in precedenza, la temperatura di riferimento era di 15,56°C).
Gli alcolometri ed i densimetri per alcole sono stati, altresì, sottoposti ai controlli di metrologia legale, non di competenza dell’Agenzia delle Dogane, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.874 (relativo agli alcolometri e densimetri per alcole) e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.875 (relativo alle tavole alcolometriche), emanati in recepimento delle direttive 76/765/CEE e 76/766/CEE del 27 luglio 1976.
Per effetto della direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (che abroga una serie di direttive relative alla metrologia), a decorrere dal 1° dicembre 2015 le predette due direttive sono state abrogate e, conseguentemente, con l’art. 1, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 16 aprile 2012, n.46 sono stati abrogati, sempre a decorrere da tale data, i due predetti D.P.R. 874/82 ed 875/82.
Per effetto di quanto sopra esposto, a decorrere dal 1° dicembre 2015, preventivamente all’uso degli alcolometri e densimetri per alcole per i fini fiscali, non è più necessaria la verifica una tantum da parte degli uffici doganali, comunque già effettuata solo in via eventuale e se ritenuta opportuna, dei relativi certificati di approvazione CE del modello rilasciati ai sensi dei due predetti D.P.R.
L’Agenzia segna inoltre che, nulla mutando quanto all’espletamento delle incombenze che rilevano ai fini fiscali, restano invariati ai sensi degli artt.18 e 33 del TUA nonché dell’art. 12, comma 1, del D.M.153/01 l’impiego dei predetti strumenti negli accertamenti dell’alcole anidro a 20°C nonché l’utilizzo delle tavole alcolometriche pratiche per le necessarie conversioni di volume.
Gli alcolometri ed i densimetri per alcole a 20°C continuano, altresì, ad essere utilizzati nell’accertamento quantitativo dell’alcole etilico denaturato (NC 2207 2000), destinato ad usi esenti ovvero a carburazione e combustione.
Permangono inalterati, infine, i metodi di determinazione del titolo alcolometrico delle miscele di acqua e di etanolo utilizzati nelle verifiche effettuate presso i Laboratori chimici dell’Agenzia.
La Circolare dell’ Agenzia Dogane è disponibile al seguente link