L’UE ratifica il protocollo che modifica l’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio
A seguito dell’approvazione, a dicembre 2013, da parte dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, dell’Accordo sulla Facilitazione del Commercio, a distanza di circa 1 anno, i membri dell’OMC decisero di negoziare un Protocollo di emendamento dell’Accordo in questione per farne confluire il testo direttamente nel Trattato istitutivo dell’OMC (in modo da costituire l’Allegato 1A di tale Trattato). Il Consiglio dell’UE ha adottato in data 1° ottobre 2015 la Decisione (UE) 2015/1947, con cui il Protocollo è stato approvato a nome dell’Unione Europea e con esso, l’Accordo sulla Facilitazione del Commercio(che raccoglie tutte quelle misure che rappresentano quanto di meglio esiste oggi a livello di best practices per la facilitazione del commercio, e che gli Stati membri dell’OMC dovranno incorporare nelle loro legislazioni e politiche doganali nazionali).
Facilitazioni di pagamento del debito doganale
Facilitazioni di pagamento del debito doganale (ex art. 229 del CDC) garantite da deposito in contanti e natura degli interessi dovuti per ritardato pagamento del debito nella forma ordinaria e per ritardi nel versamento agevolato del debito. Istruzioni: con circolare 13/D del 14 ottobre 2015, l’Agenzia delle Dogane fornisce istruzioni per la corretta gestione dei casi in cui il debitore, al fine di ottenere facilitazioni di pagamento del debito ai sensi dell’art. 229 del Reg. n. 2913/92 (CDC), presta apposita garanzia mediante versamento in contanti, ex art. 193 del CDC e art. 87 del TULD, nonchè sull’applicazione degli interessi derivanti sia dal ritardato pagamento del debito nella forma ordinaria, sia da ritardi nel versamento agevolato dei diritti ai sensi del predetto art. 229 CDC.
Ravvedimento operoso ed applicabilità ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane
Ravvedimento operoso ed applicabilità ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, così come modificato dall’art. 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): come noto, l’art. 1, comma 637, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) ha introdotto alcune rilevanti modifiche all’istituto del c.d. ravvedimento operoso (regolato dall’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997), prevedendo un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per l’applicazione di tale istituto. Il legislatore, in particolare, ha apportato alcune sensibili modifiche all’istituto in questione, consentendo al contribuente una sensibile riduzione delle sanzioni anche oltre il previgente termine di un anno, ma esclusivamente con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Adeguamento dei tracciati ENS ed EXS alle specifiche comunitarie
Comunicato del 03.11.2015, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che il 3 novembre 2015 è iniziata la sperimentazione delle nuove funzionalità previste nell’ambito dell’adeguamento dei tracciati ENS, RENS, EXS e REXS alle specifiche comunitarie (Kel 0.28). Per il dettaglio delle modifiche implementate, si rimanda al comunicato dell’Agenzia.
Risultanze indagine conoscitiva nell’ambito della Convenzione TIR attinente agli anni 2011 – 2014
Con la nota prot. n. 98552/RU dell’8 Settembre 2015 la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Dogane ha trasmesso alle proprie Strutture territoriali un questionario predisposto dal Segretariato UNECE/TIR, al fine di reperire i dati relativi al numero delle richieste di pagamento dei dazi e delle tasse notificate ai titolari dei Carnet TIR o, se del caso, all’ente garante nazionale, a fronte di accertate irregolarità in correlazione con operazioni in regime TIR effettuate nel periodo 2011 – 2014. Sempre con il questionario in oggetto, è stato richiesto di fornire informazioni in ordine all’eventuale adozione di ulteriori formalità a fronte di operazioni TIR il cui importo dei diritti doganali e dei tributi sia stato superiore alla soglia massima dei 60.000 euro, eventualmente esigibili dall’associazione garante nazionale.
Digitalizzazione del colloquio tra l’ufficio di destinazione ed il destinatario autorizzato
Digitalizzazione del colloquio tra l’ufficio di destinazione ed il destinatario autorizzato. Precisazioni riguardanti l’esecuzione dei controlli effettuati dal destinatario autorizzato e dei test di conformità del software: a seguito della diramazione della nota prot. n. 61559/Ru del 18 giugno 2015 sono pervenute all’Agenzia delle Dogane alcune richieste di chiarimenti riguardanti la natura del “controllo (qualitativo e quantitativo)” che il destinatario autorizzato è tenuto ad effettuare dopo aver ricevuto il permesso di scarico dall’ufficio di destinazione. In risposta a tali richieste, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli precisa, con la nota prot. 118467 del 30 ottobre 2015, che con la digitalizzazione del colloquio tra l’ufficio di destinazione ed il destinatario autorizzato nulla è stato innovato riguardo alla sostanza del controllo da eseguirsi una volta ricevuto il permesso di scarico…
Sistema di Preferenze tariffarie Generalizzate
SPG e modifiche al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione dell’articolo 8 contenute nell’allegato VI di tale regolamento: il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un Sistema di Preferenze tariffarie Generalizzate (SPG) prevede all’articolo 8, paragrafo 1, che le preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG»)
Allegati: Newsletter CNSD 14_2015