Ravvedimento operoso ed applicabilità ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, così come modificato dall’art. 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): come noto, l’art. 1, comma 637, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) ha introdotto alcune rilevanti modifiche all’istituto del c.d. ravvedimento operoso (regolato dall’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997), prevedendo un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per l’applicazione di tale istituto. Il legislatore, in particolare, ha apportato alcune sensibili modifiche all’istituto in questione, consentendo al contribuente una sensibile riduzione delle sanzioni anche oltre il previgente termine di un anno, ma esclusivamente con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la nota prot. 89853/RU/2015 del 18 agosto 2015 (pubblicata solo in data 20 ottobre 2015), informa inoltre che sono stati sollevati alcuni dubbi interpretativi in ordine all’applicabilità ai tributi amministrati dell’Agenzia delle dogane della previsione introdotta dalla lett. b-quater) del comma 1 del richiamato art. 13, che prevede la riduzione della sanzione “ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24, L. 7 gennaio 1929 n. 4 […].” In base alla
Per effetto di quanto previsto dal nuovo comma 1-bis dall’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, la portata di tale previsione non risulta espressamente circoscritta ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e ciò potrebbe condurre, ad una prima valutazione, ad ipotizzare l’applicabilità della stessa a tutte le violazioni tributarie, incluse quelle connesse ai tributi amministrati da questa Agenzia. Tuttavia il comma 1-ter del predetto articolo 13, pur ammettendo la possibilità, in deroga alla generale preclusione posta al comma 1 dello stesso art.13, di accedere, con riferimento all’applicazione di tutte le disposizioni dell’art. 13, all’istituto del ravvedimento operoso – a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, salva la formale notifica di un atto di liquidazione e accertamento o il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità in materia di imposte sui redditi e di Iva nazionale – ha limitato espressamente l’esercizio di tale possibilità ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
In conseguenza, in ragione di quanto disposto dal comma 1-ter in relazione all’applicazione di tutte le disposizioni dell’art. 13, è possibile sostenere che anche il disposto della lettera b-quater) del comma 1 debba riguardare esclusivamente i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Tale conclusione è stata condivisa, in sede di incontro periodico, dall’Avvocatura Generale dello Stato, che ha sottolineato come in favore della medesima militi la considerazione che i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane traggono fondamento da disposizioni comunitarie e, pertanto, appare ragionevole un’interpretazione restrittiva della disposizione in oggetto.
Anche con riguardo alla nuova lettera a-bis) del comma 1 dell’art. 13 del d.Lgs.472/1997, che contempla la possibilità di usufruire della riduzione della sanzione “ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore”, sono state avanzate richieste di chiarimenti in ordine alla sua applicabilità ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane.
Come confermato anche dall’Avvocatura Generale dello Stato, non sembrano esservi motivi preclusivi per l’applicazione della predetta disposizione ai tributi in parola. L’Avvocatura ha evidenziato, infatti, che tale norma risulta essere espressione di un generale principio di graduazione delle sanzioni amministrative che, unitamente ai principi di proporzionalità ed effettività delle sanzioni stesse, viene costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ed affermato, per le sanzioni in materia doganale, dall’articolo 42, paragrafo 1, del Reg. U.E. n.952/2013 istituivo del codice doganale dell’unione.
In tale quadro, comunque, continua a trovare applicazione nella specifica materia doganale, anche l’istituto della revisione dell’accertamento su istanza di parte previsto dall’art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, per il quale, ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prevista la non applicazione delle sanzioni, ferma restando la sussistenza delle medesime condizioni indicate per il ravvedimento operoso di cui all’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997 (mancata constatazione della violazione e mancato inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento).
La Nota dell’ Agenzia Dogane è disponibile al seguente link